Art. 35. Danni conseguenti ad evento fortuito 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi: a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni; b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni; c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trentaper cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio. 2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilita', la domanda deve essere corredata da: a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entita' del danno subito; b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature; c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento; d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti; e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate; f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio; g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che l'esercizio dell'attivita' relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall'esercente titolare della domanda. 3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione: a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilita' della domanda; b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonche' documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che: 1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo; 2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio; d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato. 4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Diversamente, il contributo e' revocato.