Art. 40. Festival multidisciplinari 1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato. 2. Il contributo, di cui al comma 1, e' subordinato ai seguenti requisiti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati; c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti all'articolo 37, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati; e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.