Art. 5. Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo 1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilita' qualitativa, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa e' respinta per carenza di qualita' artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilita' qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, puo' valutare la possibilita' di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo e' invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina l'inammissibilita' al contributo. La commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilita' qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa e' definitivamente respinta per carenza di qualita' artistica. 3. Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneita' dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalita' e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 4. Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: a) qualita' artistica, fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo; b) qualita' indicizzata, fino a un massimo di punti venticinque, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 6 del presente articolo; c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 7 del presente articolo. 5. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualita' artistica del singolo programma in relazione al progetto e' assegnato annualmente sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore annualmente a dieci punti, la domanda stessa e' da ritenersi respinta per carenza di qualita' artistica. 6. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualita' indicizzata del singolo programma e' determinato annualmente con logica di proporzionalita' e adeguatezza, mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C. 7. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo programma e' determinato annualmente con logica di proporzionalita' e adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D. 8. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali relativi alla qualita' artistica, l'amministrazione attribuisce annualmente a ciascun progetto, corredato dal programma annuale, il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sottoinsiemi, la relativa graduatoria. 9. Il punteggio di cui al comma 5 e' attribuito per la prima annualita' con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualita' successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. I punteggi assegnati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualita', e valgono per la singola annualita' di assegnazione del contributo finanziario. 10. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'amministrazione: a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 8, dalle domande ammesse al contributo per il predetto sottoinsieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme; b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto; c) redistribuisce, sentita la commissione consultiva competente per materia, le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei deficit e/o dei limiti ulteriori previsti dal presente decreto all'interno del sottoinsieme o del settore, in armonia con l'entita' numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate. L'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 49, commi 2 e 3, del presente decreto. 11. Il contributo annuale al singolo progetto non puo' essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualita'; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verra' ridotto automaticamente al valore del deficit. 12. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournee all'estero di cui all'articolo 42 del presente decreto, non puo' essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verra' ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla commissione consultiva competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 36 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalita' di cui al periodo precedente, non puo' superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennalmente, la commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entita' delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruita' dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 337/1968 e all'attivita' svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36. 13. Per la valutazione dei progetti dei settori di promozione e tournee all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 41 e 42 del presente decreto, nonche' dei settori di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'ambito circo e spettacolo viaggiante, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli. 14. La qualita' artistica del progetto, di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora cio' determini un punteggio relativo alla qualita' artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 5 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, e' respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualita' artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilita' di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresi' l'inammissibilita' della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilita' di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio. 15. La qualita' indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli allegati medesimi.