Art. 3 Modifica al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 relativa ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. 1. All'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25 del Regolamento GBER, puo' essere riconosciuta solo nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili oppure nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca».