Art. 3 
 
Modifica al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9  dicembre
  2014 relativa ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. 
 
  1. All'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello
sviluppo  economico  9  dicembre  2014  e  successive   modifiche   e
integrazioni, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «.  La
maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al  paragrafo  6,
lettera b), dello stesso art. 25 del Regolamento  GBER,  puo'  essere
riconosciuta  solo  nel  caso  in  cui   il   progetto   prevede   la
collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una  PMI  e
non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70  per
cento dei costi ammissibili  oppure  nel  caso  in  cui  il  progetto
prevede la collaborazione effettiva  tra  un'impresa  e  uno  o  piu'
organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della
quale tali organismi sostengono almeno il  10  per  cento  dei  costi
ammissibili e hanno  il  diritto  di  pubblicare  i  risultati  della
propria ricerca».