Art. 4 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 relative al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono applicabili fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. Tali disposizioni si applicano anche alle domande di agevolazioni presentate precedentemente la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, non espressamente modificato dagli articoli 1, 2 e 3. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2017 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 828