Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art.  1  relative  al  settore  della
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  sono
applicabili fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali  proroghe
autorizzate dalla Commissione europea. Tali disposizioni si applicano
anche alle domande di agevolazioni presentate precedentemente la data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 9 dicembre 2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni, non espressamente modificato dagli articoli 1, 2 e 3. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 agosto 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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