Art. 3 Riparto delle risorse 1. Le risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, destinate agli interventi di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 28 della medesima legge, sono pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono cosi' ripartite: a) 50 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse; b) 25 per cento dell'ammontare complessivo annuo per realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) 15 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) 10 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. 3. Le risorse eventualmente non assegnate nell'anno in relazione a una o piu' delle finalita' di cui al comma 2 possono essere destinate, ove necessario, all'accoglimento di istanze di contributo eventualmente eccedenti la disponibilita' di risorse previste per una o piu' delle altre finalita' di cui al medesimo comma 2, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 6.