Art. 3 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse del fondo  per  il  cinema  e  l'audiovisivo  di  cui
all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, destinate agli interventi di
cui al presente decreto ai sensi dell'art. 28 della  medesima  legge,
sono pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,  2018  e
2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per  il
2021. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla concessione  di
contributi a fondo perduto e sono cosi' ripartite: 
    a)  50  per  cento  dell'ammontare  complessivo  annuo   per   la
riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse; 
    b)  25   per   cento   dell'ammontare   complessivo   annuo   per
realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto  di  locali  per
l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; 
    c)  15  per  cento  dell'ammontare  complessivo  annuo   per   la
trasformazione delle sale o multisala esistenti in  ambito  cittadino
finalizzata all'aumento del numero degli schermi; 
    d)  10  per  cento  dell'ammontare  complessivo  annuo   per   la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche;  l'installazione  o   il   rinnovo   di   impianti,
apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. 
  3. Le risorse eventualmente non assegnate nell'anno in relazione  a
una o  piu'  delle  finalita'  di  cui  al  comma  2  possono  essere
destinate, ove necessario, all'accoglimento di istanze di  contributo
eventualmente eccedenti la disponibilita' di risorse previste per una
o piu' delle altre finalita'  di  cui  al  medesimo  comma  2,  fermo
rimanendo quanto stabilito dall'art. 6.