Art. 6 Assegnazione del contributo 1. In caso di incapienza delle risorse per una o piu' delle finalita' previste all'art. 3, comma 2, il contributo e' assegnato, nell'ambito di ciascuna delle finalita' medesime, sulla base del seguente ordine di priorita', fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate: a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza; b) sale cinematografiche storiche, ovunque ubicate; c) sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive; d) sale cinematografiche ubicate in comuni sotto i 15.000 abitanti in cui vi siano sale cinematografiche attive o in comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, con precedenza alle sale ubicate nelle periferie urbane; e) con riferimento alle sale di cui alle lettere a), b), c) e d), i contributi sono assegnati con priorita' alle sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, secondo le specifiche, i parametri e i punteggi indicati nella modulistica; f) con riferimento alle sale di cui alla lettera d), i contributi sono assegnati con priorita' alle sale ubicate in comuni in cui sia minore il rapporto fra numero di schermi cinematografici attivi e popolazione residente nel comune di ubicazione della sala; con riferimento alle citta' metropolitane tale rapporto e' calcolato sulla base delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 2. I contributi sono assegnati sulla base degli investimenti e dei costi massimi ammissibili indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 3. Fermi restando i costi massimi ammissibili di cui alla tabella 1 allegata, il contributo assegnato e' pari al: a) 60 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui al comma 1, lettere a), b) e c); b) 50 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui al comma 1, lettera d). 4. Le aliquote di cui al comma 3 sono incrementate di: a) 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese; b) 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese. 5. I contributi assegnati per le finalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016. 6. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuto di Stato.