Art. 6 
 
                     Assegnazione del contributo 
 
  1. In caso di  incapienza  delle  risorse  per  una  o  piu'  delle
finalita' previste all'art. 3, comma 2, il contributo  e'  assegnato,
nell'ambito di ciascuna delle  finalita'  medesime,  sulla  base  del
seguente ordine  di  priorita',  fino  a  concorrenza  delle  risorse
rispettivamente assegnate: 
    a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito  del
verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei
dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza; 
    b) sale cinematografiche storiche, ovunque ubicate; 
    c) sale cinematografiche ubicate  in  comuni  aventi  popolazione
inferiore a  15.000  abitanti  sprovvisti  di  sale  cinematografiche
attive; 
    d)  sale  cinematografiche  ubicate  in  comuni  sotto  i  15.000
abitanti in cui vi siano sale cinematografiche attive o in comuni  al
di sopra dei 15.000 abitanti, con precedenza alle sale ubicate  nelle
periferie urbane; 
    e) con riferimento alle sale di cui alle lettere a), b), c) e d),
i contributi sono assegnati con priorita' alle  sale  che  prevedano,
anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali,  un'offerta  di
eventi culturali, creativi, multimediali  e  formativi  in  grado  di
contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla
valenza sociale e culturale dell'area  di  insediamento,  secondo  le
specifiche, i parametri e i punteggi indicati nella modulistica; 
    f) con riferimento alle sale di cui alla lettera d), i contributi
sono assegnati con priorita' alle sale ubicate in comuni in  cui  sia
minore il rapporto fra numero di  schermi  cinematografici  attivi  e
popolazione residente  nel  comune  di  ubicazione  della  sala;  con
riferimento alle citta'  metropolitane  tale  rapporto  e'  calcolato
sulla base delle circoscrizioni  di  decentramento  comunale  di  cui
all'art. 17 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni. 
  2. I contributi sono assegnati sulla base degli investimenti e  dei
costi massimi  ammissibili  indicati  nella  tabella  1  allegata  al
presente decreto. 
  3. Fermi restando i costi massimi ammissibili di cui alla tabella 1
allegata, il contributo assegnato e' pari al: 
    a) 60 per cento degli investimenti realizzati dalle sale  di  cui
al comma 1, lettere a), b) e c); 
    b) 50 per cento degli investimenti realizzati dalle sale  di  cui
al comma 1, lettera d). 
  4. Le aliquote di cui al comma 3 sono incrementate di: 
    a) 20 punti percentuali nel caso di  investimenti  realizzati  da
micro imprese; 
    b) 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese. 
  5. I contributi assegnati per le finalita' di cui all'art. 3, comma
2, lettera d), non sono cumulabili, per i medesimi investimenti,  con
i crediti  d'imposta  disciplinati  nel  decreto  attuativo  previsto
all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016. 
  6. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti  pubblici
nel limite di quanto previsto dalla normativa europea in  materia  di
aiuto di Stato.