Art. 2 
 
                        Modalita' di recupero 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea invia ai beneficiari  obbligati  alla
restituzione la richiesta di restituzione, entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta stessa, degli importi da ciascuno dovuti,
con separata indicazione per la quota comunitaria e per la  quota  di
cofinanziamento statale, mediante  versamento  delle  somme,  per  la
quota UE, sul conto  corrente  di  Tesoreria  n.  23211  intestato  a
«Ministero del Tesoro - Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche      comunitarie:      finanziamenti       CEE»       (IBAN
IT07E0100003245350200023211) e,  per  la  quota  statale,  sul  conto
corrente di Tesoreria n. 23209 intestato a «Ministero  del  Tesoro  -
Fondo di rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie:
finanziamenti nazionali» (IBAN IT97N0100003245350200023209). 
  2. A seguito dell'avvenuto versamento, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea
ne da' comunicazione all'Agenzia per la coesione territoriale,  anche
ai fini del successivo  utilizzo  delle  risorse  in  questione,  ivi
compresa, per la quota UE, la restituzione alla  Commissione  europea
e/o all'Autorita' di gestione estera del programma. 
  3. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con  l'Unione  europea  procede  al  recupero   nei   confronti   dei
beneficiari debitori ai sensi dell'art. 6, comma 3,  della  legge  16
aprile 1987, n. 183. A tal fine la richiesta di cui all'art. 1, comma
2, primo periodo, trasmessa dall'Agenzia per la coesione territoriale
costituisce titolo esecutivo. 
  4. Agli importi dovuti ai sensi dell'art. 1  del  presente  decreto
non si applicano le disposizioni di cui all'art 19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia  di
dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. 
  5. Nelle more del perfezionamento della procedura di  recupero,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea, al fine di evitare l'applicazione di
interessi moratori, puo' procedere, su richiesta dell'Agenzia per  la
coesione territoriale, ad  anticipare  la  restituzione  delle  somme
dovute  a  titolo  di  quota  UE  alla  Commissione  europea   ovvero
all'Autorita'  di  gestione  estera  del  programma,  utilizzando  le
risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui  all'art.  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
prescritto  controllo  di  legittimita'  e  viene  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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