Art. 2 Modalita' di recupero 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea invia ai beneficiari obbligati alla restituzione la richiesta di restituzione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, degli importi da ciascuno dovuti, con separata indicazione per la quota comunitaria e per la quota di cofinanziamento statale, mediante versamento delle somme, per la quota UE, sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» (IBAN IT07E0100003245350200023211) e, per la quota statale, sul conto corrente di Tesoreria n. 23209 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» (IBAN IT97N0100003245350200023209). 2. A seguito dell'avvenuto versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea ne da' comunicazione all'Agenzia per la coesione territoriale, anche ai fini del successivo utilizzo delle risorse in questione, ivi compresa, per la quota UE, la restituzione alla Commissione europea e/o all'Autorita' di gestione estera del programma. 3. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea procede al recupero nei confronti dei beneficiari debitori ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine la richiesta di cui all'art. 1, comma 2, primo periodo, trasmessa dall'Agenzia per la coesione territoriale costituisce titolo esecutivo. 4. Agli importi dovuti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'art 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. 5. Nelle more del perfezionamento della procedura di recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, al fine di evitare l'applicazione di interessi moratori, puo' procedere, su richiesta dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad anticipare la restituzione delle somme dovute a titolo di quota UE alla Commissione europea ovvero all'Autorita' di gestione estera del programma, utilizzando le risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimita' e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2017 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1209