Art. 2 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Fatti salvi i provvedimenti gia' adottati,  le  disposizioni  di
cui all'art. 1, commi 1 e 2,  si  applicano  anche  alle  domande  di
agevolazione gia' presentate ai sensi dell'art.  7  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre  2014,  per  le  quali
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  non  e'  stato
completato l'iter istruttorio di cui all'art. 8 del medesimo  decreto
24 settembre 2014. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, si applicano  ai
programmi di investimento per i quali,  alla  data  di  pubblicazione
della circolare recante modifiche alla circolare di cui  all'art.  5,
comma 8,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  24
settembre  2014,  non  sono  state  erogate,  a  nessun  titolo,   le
agevolazioni concesse. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 agosto 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 
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