Art. 2 Disposizioni di coordinamento 1. Fatti salvi i provvedimenti gia' adottati, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, si applicano anche alle domande di agevolazione gia' presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato completato l'iter istruttorio di cui all'art. 8 del medesimo decreto 24 settembre 2014. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, si applicano ai programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione della circolare recante modifiche alla circolare di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, non sono state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni concesse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2017 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 825