Art. 3 1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, e' formato: a) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell'art. 5; b) dall'importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (allegato B); c) dall'incremento di cui all'art. 7; d) dagli eventuali supplementi di cui all'art. 8; e) dal costo del recipiente. 2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.