Art. 2 Cumulo delle agevolazioni 1. Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2016 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Cumulo delle agevolazioni). - Per il cumulo delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse di cui al presente decreto si applica quanto disposto dall'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Pertanto i progetti di investimento cofinanziati con le risorse di cui al presente decreto possono ricevere sostegno da uno o piu' fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, purche' la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma».