Art. 2 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Dopo l'art.  3  del  decreto  ministeriale  29  luglio  2016  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Cumulo delle agevolazioni).  -  Per  il  cumulo  delle
agevolazioni concesse a valere  sulle  risorse  di  cui  al  presente
decreto si applica quanto disposto dall'art. 65,  paragrafo  11,  del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  17  dicembre  2013.  Pertanto   i   progetti   di   investimento
cofinanziati con le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  possono
ricevere sostegno da uno o piu' fondi strutturali e  di  investimento
europei (SIE) oppure da uno o piu' programmi  e  da  altri  strumenti
dell'Unione europea, purche' la voce di spesa indicata in una domanda
di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva
il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso
fondo nell'ambito di un altro programma».