Art. 12. 
 
    1. L'ordine del giorno con  il  quale  e'  convocato  l'organismo
dirigente e l'assemblea di circolo  deve  inderogabilmente  contenere
l'esplicitazione,  con  distinta  e  dettagliata  indicazione,  delle
materie sulle quali  si  effettueranno  votazioni.  Cio'  costituisce
principio inderogabile per quelle materie  riservate  allo  specifico
organismo dirigente o assemblea di circolo. 
    2. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito  deve
essere sancito  dal  voto  e  verbalizzato  insieme  all'esito  della
votazione a pena di nullita'. 
    3. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.