Art. 12. 1. L'ordine del giorno con il quale e' convocato l'organismo dirigente e l'assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l'esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Cio' costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo. 2. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullita'. 3. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.