Art. 19. 1. La federazione e' costituita di norma su base provinciale. La composizione, le attribuzioni, gli incarichi, la rappresentanza legale e le relative modalita' di elezione e durata sono previste nel presente articolo e agli articoli 7, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 72, 73 e 75 del presente statuto. 2. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale caratterizzate da omogeneita'. 3. Alla costituzione e alla fusione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza. 4. Il comitato politico regionale puo' costituire coordinamenti delle federazioni che insistono sulle medesime aree metropolitane. 5. Il comitato politico regionale, sentiti i comitati politici federali, puo' costituire, sui temi legati alle politiche regionali, coordinamenti delle federazioni.