Art. 19. 
 
    1. La federazione e' costituita di norma su base provinciale.  La
composizione,  le  attribuzioni,  gli  incarichi,  la  rappresentanza
legale e le relative modalita' di elezione e durata sono previste nel
presente articolo e agli articoli 7, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 53,  72,
73 e 75 del presente statuto. 
    2. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale
o interprovinciale caratterizzate da omogeneita'. 
    3. Alla costituzione e alla fusione delle federazioni provvede la
direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza. 
    4. Il comitato politico regionale puo'  costituire  coordinamenti
delle federazioni che insistono sulle medesime aree metropolitane. 
    5. Il comitato politico regionale, sentiti  i  comitati  politici
federali, puo' costituire, sui temi legati alle politiche  regionali,
coordinamenti delle federazioni.