Art. 2. 1. La domanda di prima iscrizione e' rivolta, anche con strumenti telematici, al direttivo del circolo territoriale del comune o quartiere di residenza o al circolo di lavoro, di studio o tematico ove si svolge la propria attivita'. 2. Qualora nel comune in cui si svolge la prevalente attivita' di lavoro, studio o sociale non esista un circolo tematico o territoriale, e' data la possibilita' all'interessata/o di rivolgere domanda al circolo territoriale piu' vicino diverso da quello di residenza. 3. Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a entro un mese dalla domanda. Contro il rifiuto e' ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell'interessato/a, provvede alla consegna della tessera. 4. La compagna/Il compagno iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la consegna della tessera e' atto dovuto e puo' avvenire anche attraverso strumenti telematici. 5. L'atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare pagamento della tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve firmare la tessera e curarne la consegna. Il segretario/a del circolo e' altresi' responsabile del corretto invio dei tagliandi di controllo e delle quote del tesseramento spettanti alle diverse istanze.