Art. 2. 
 
    1. La domanda di prima iscrizione e' rivolta, anche con strumenti
telematici, al  direttivo  del  circolo  territoriale  del  comune  o
quartiere di residenza o al circolo di lavoro, di studio  o  tematico
ove si svolge la propria attivita'. 
    2. Qualora nel comune in cui si svolge la prevalente attivita' di
lavoro,  studio  o  sociale  non  esista  un   circolo   tematico   o
territoriale, e' data la possibilita' all'interessata/o di  rivolgere
domanda al circolo territoriale piu'  vicino  diverso  da  quello  di
residenza. 
    3.  Il  rifiuto  di  prima  iscrizione  deve  essere  motivato  e
comunicato  per  iscritto  all'interessato/a  entro  un  mese   dalla
domanda. Contro il rifiuto e' ammesso il ricorso  agli  organismi  di
garanzia che sono tenuti a  deliberare  entro  un  mese.  Qualora  il
collegio  di  garanzia  riconosca  il   diritto   dell'interessato/a,
provvede alla consegna della tessera. 
    4. La compagna/Il compagno iscritta/o ha diritto  a  ricevere  la
tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la
consegna  della  tessera  e'  atto  dovuto  e  puo'  avvenire   anche
attraverso strumenti telematici. 
    5. L'atto di  iscrizione  si  perfeziona  in  ogni  caso  con  il
regolare pagamento della tessera  al  circolo.  Il  segretario/a  del
circolo  deve  firmare  la  tessera  e  curarne   la   consegna.   Il
segretario/a del circolo e' altresi' responsabile del corretto  invio
dei tagliandi di controllo e delle quote del  tesseramento  spettanti
alle diverse istanze.