Art. 25. 
 
    1. Le/I giovani comuniste/i sono l'organizzazione  giovanile  del
Partito della Rifondazione Comunista -  Sinistra  Europea;  ne  fanno
parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione
Comunista - Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30  anni
e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei
giovani comunisti. 
    2. Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti  e  degli
stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al PRC-SE. L'iscrizione al
partito  deve  essere  di  norma  effettuata  presso  il  circolo  di
competenza. 
    3. Al fine  di  favorire  l'incremento  delle  adesioni,  alla/al
portavoce provinciale e' riconosciuta la possibilita' di iscrivere ai
circoli di competenza, nel pieno rispetto dell'art. 2 dello  statuto,
le/i giovani comuniste/i che non abbiano un'agevole  possibilita'  di
contattare i circoli territoriali o tematici ovvero di promuovere  la
creazione di nuovi  circoli  tematici  (scuola,  universita',  lavoro
precario) secondo quanto stabilito dall'art. 16 dello statuto. 
    4.   All'organizzazione   delle/dei   giovani   comuniste/i    e'
riconosciuta autonomia di  proposta  e  di  iniziativa  politica,  la
promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un  intervento
territoriale e tematico nelle istanze di movimento,  la  possibilita'
di creazione di  strutture  di  movimento  (collettivi  studenteschi,
comitati per il  lavoro  ecc.)  aperte  alle/ai  non  iscritte/i,  la
promozione,  nei   circoli   del   partito,   della   discussione   e
dell'iniziativa  politica  sulle  tematiche  che  caratterizzano   lo
specifico giovanile. 
    5.  L'assetto  organizzativo  delle/dei  giovani  comuniste/i  si
struttura sui livelli organizzativi  del  partito.  Il  coordinamento
nazionale  delle/dei  giovani  comuniste/i   decide   a   maggioranza
qualificata dei due terzi, con il concorso  degli  organismi  giovani
comunisti  delle  realta'  coinvolte,   sperimentazioni   sul   piano
dell'assetto organizzativo  diverse  dai  livelli  organizzativi  del
partito. 
    6.  A  livello  di  federazione,  l'assemblea  delle/dei  giovani
comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima,  e'  l'istanza  di
base delle/dei giovani comuniste/i. 
    7. Tale assemblea elegge un  coordinamento  che  al  suo  interno
elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi  necessariamente
rappresentano la diversita' di genere. A livello nazionale, ogni  tre
anni viene convocata  dal  coordinamento  nazionale  delle/i  giovani
comuniste/i la conferenza nazionale costituita  dalle/dai  delegate/i
elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i. 
    8. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione
comune, all'elezione di un coordinamento  regionale  con  compiti  di
coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della regione.  Il
coordinamento regionale elegge  tra  i  suoi  componenti  uno  o  due
portavoce ove  fossero  due  essi  necessariamente  rappresentano  la
diversita' di genere. 
    9. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne
determina il numero delle/i componenti. 
    10.  La/Il   portavoce   nazionale   (se   due,   necessariamente
rappresentanti la diversita' di genere) e' eletto  dal  coordinamento
nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 
    11. L'organizzazione dei/delle  giovani  comunisti/e  si  da'  un
proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale. 
    12. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto
delle regole democratiche, di  comprovata  inattivita',  o  di  grave
pregiudizio  all'immagine  esterna  del  partito,  il   coordinamento
nazionale, a maggioranza assoluta dei  suoi  membri,  con  il  parere
favorevole del collegio nazionale  di  garanzia,  puo'  sciogliere  i
coordinamenti  regionali  e  federali,   convocarne   le   conferenze
straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e,
allo scopo, il coordinamento nazionale  individua  una/un  compagna/o
cui vengono affidati i compiti stabiliti  dal  regolamento  nazionale
dell'organizzazione. 
    13. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la  meta'
piu' uno dei suoi membri, i rimanenti hanno  l'obbligo  di  convocare
entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo
termine, il comitato politico nazionale ha il diritto di individuare,
di concerto  con  i  membri  rimanenti  del  coordinamento  nazionale
stesso, un compagno/una compagna dei giovani comunisti a cui affidare
il compito di convocare  entro  tre  mesi  una  conferenza  nazionale
straordinaria. 
    14. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del  comitato
politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o
fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria  provinciale.
La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del  comitato  politico
regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa  o  fanno
parte, come invitati permanenti, della segreteria regionale. 
    15. La/Il portavoce nazionale fa parte di  diritto  del  comitato
politico nazionale e della direzione nazionale del  partito:  qualora
fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati
permanenti, della segreteria nazionale.