Art. 25. 1. Le/I giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei giovani comunisti. 2. Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al PRC-SE. L'iscrizione al partito deve essere di norma effettuata presso il circolo di competenza. 3. Al fine di favorire l'incremento delle adesioni, alla/al portavoce provinciale e' riconosciuta la possibilita' di iscrivere ai circoli di competenza, nel pieno rispetto dell'art. 2 dello statuto, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un'agevole possibilita' di contattare i circoli territoriali o tematici ovvero di promuovere la creazione di nuovi circoli tematici (scuola, universita', lavoro precario) secondo quanto stabilito dall'art. 16 dello statuto. 4. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i e' riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica, la promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilita' di creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. 5. L'assetto organizzativo delle/dei giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi giovani comunisti delle realta' coinvolte, sperimentazioni sul piano dell'assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito. 6. A livello di federazione, l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, e' l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i. 7. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi necessariamente rappresentano la diversita' di genere. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dal coordinamento nazionale delle/i giovani comuniste/i la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i. 8. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti uno o due portavoce ove fossero due essi necessariamente rappresentano la diversita' di genere. 9. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti. 10. La/Il portavoce nazionale (se due, necessariamente rappresentanti la diversita' di genere) e' eletto dal coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 11. L'organizzazione dei/delle giovani comunisti/e si da' un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale. 12. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattivita', o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, puo' sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o cui vengono affidati i compiti stabiliti dal regolamento nazionale dell'organizzazione. 13. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la meta' piu' uno dei suoi membri, i rimanenti hanno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con i membri rimanenti del coordinamento nazionale stesso, un compagno/una compagna dei giovani comunisti a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. 14. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria provinciale. La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria regionale. 15. La/Il portavoce nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale e della direzione nazionale del partito: qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria nazionale.