Art. 35. 
 
    1. Il congresso di circolo e' costituito dall'assemblea  generale
delle iscritte e degli iscritti. 
    2. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma  in
corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Puo'
essere convocato in via straordinaria e per  decisione  motivata  dal
comitato politico federale oppure, nel caso in cui la meta' piu'  uno
degli iscritti lo richieda, il comitato politico federale e' tenuto a
convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata
dal collegio federale di garanzia, che risponde entro dieci giorni. 
    3. Elegge il comitato direttivo, salvo quanto disposto  dall'art.
18, comma 1, anche la composizione  numerica;  elegge  altresi'  le/i
delegate/i al congresso di federazione.