Art. 35. 1. Il congresso di circolo e' costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. 2. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Puo' essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la meta' piu' uno degli iscritti lo richieda, il comitato politico federale e' tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio federale di garanzia, che risponde entro dieci giorni. 3. Elegge il comitato direttivo, salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, anche la composizione numerica; elegge altresi' le/i delegate/i al congresso di federazione.