Art. 38. 1. Il congresso regionale e' costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed e' convocato dal comitato politico regionale in accordo con la direzione nazionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale, nell'eventualita' il termine non risulti rispettato la direzione nazionale esercita i poteri sostitutivi, col parere favorevole del collegio nazionale di garanzia. 2. Puo' essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su richiesta approvata dai comitati politici di una o piu' federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti ovvero per decisione del comitato politico a maggioranza dei componenti. 3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio regionale di garanzia. 4. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.