Art. 38. 
 
    1.  Il  congresso  regionale  e'  costituito  dall'assemblea  dei
delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed e'
convocato dal comitato politico regionale in accordo con la direzione
nazionale entro tre mesi dallo svolgimento del  congresso  nazionale,
nell'eventualita' il termine  non  risulti  rispettato  la  direzione
nazionale esercita i poteri sostitutivi, col  parere  favorevole  del
collegio nazionale di garanzia. 
    2. Puo' essere  convocato  in  via  straordinaria  per  decisione
motivata dalla direzione  nazionale  o  su  richiesta  approvata  dai
comitati politici di una o piu' federazioni che rappresentino  almeno
un terzo degli iscritti ovvero per decisione del comitato politico  a
maggioranza dei componenti. 
    3. Il congresso regionale elegge il comitato  politico  regionale
ed il collegio regionale di garanzia. 
    4. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato
politico regionale.