Art. 39. 1. Il congresso nazionale e' costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i. Gli organismi eletti dal Congresso, in ogni istanza e articolazione del partito, rimangono in carica fino alla data del congresso successivo, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto. 2. E' convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni. 3. Puo' essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello. 4. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia. 5. L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale. 6. Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse con voto espresso a maggioranza degli aventi diritto (comma 1 del presente articolo).