Art. 39. 
 
    1. Il congresso  nazionale  e'  costituito  dalle/dai  delegate/i
elette/i dai congressi  di  federazione  proporzionalmente  alle/agli
iscritte/i. Gli organismi eletti dal Congresso,  in  ogni  istanza  e
articolazione del partito, rimangono in carica  fino  alla  data  del
congresso successivo, salvo quanto altrimenti previsto  dal  presente
statuto. 
    2. E' convocato dal comitato politico nazionale almeno  ogni  tre
anni. 
    3. Puo' essere convocato in via  straordinaria  su  deliberazione
del comitato politico nazionale o su richiesta motivata  di  comitati
politici  federali,  con  voto  a  maggioranza  dei  componenti   che
rappresentino  almeno  un  terzo  di  tutte/i  le/gli  iscritte/i  al
partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le  norme
per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello. 
    4. Il congresso nazionale elegge il comitato  politico  nazionale
ed elegge il collegio nazionale di garanzia. 
    5.  L'elezione  deve  avvenire  in  modo  tale  che  vi  sia   la
percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale. 
    6. Il  congresso  nazionale  esamina  le  proposte  di  carattere
statutario e decide su di esse con voto espresso a maggioranza  degli
aventi diritto (comma 1 del presente articolo).