Art. 40. 
 
    1. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai  congressi  federali  e
nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare  in
modo che vi siano presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e  di
giovani. 
    2. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei
delegate/i dovra'  essere  proporzionale  ai  consensi  ottenuti  dai
diversi documenti.