Art. 40. 1. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e di giovani. 2. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovra' essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.