Art. 44. 
 
    1. Il comitato direttivo, laddove eletto, agisce su  mandato  del
comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato. 
    2.  In  conformita'  agli  orientamenti  fissati,   il   comitato
direttivo  assicura  la  continuita'   dell'attivita'   politica   ed
organizzativa del partito, ne dirige il  lavoro  e  lo  coordina  con
quello dei gruppi nelle assemblee elettive. 
    3.  Formula  proposte  al  comitato  politico  federale   ed   in
particolare sulle seguenti questioni: 
    scelte politiche di collocazione rispetto al governo  degli  enti
locali nel territorio di competenza della federazione; 
    piano di lavoro della federazione; 
    questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico
generale per il territorio della federazione; 
    costituzione di nuovi circoli; 
    costituzione di coordinamenti comunali, zonali,  circoscrizionali
o di municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di  direzione
politica della federazione.