Art. 44. 1. Il comitato direttivo, laddove eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato. 2. In conformita' agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuita' dell'attivita' politica ed organizzativa del partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive. 3. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni: scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione; piano di lavoro della federazione; questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione; costituzione di nuovi circoli; costituzione di coordinamenti comunali, zonali, circoscrizionali o di municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della federazione.