Art. 45. 1. Il comitato politico regionale coordina l'attivita' delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, promuove e organizza l'attivita' di formazione sul piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attivita' delle federazioni. 2. Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria, e qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del comitato politico regionale. 3. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici. 4. La carica di segretaria/o regionale e' incompatibile con quella di segretaria/o di federazione. 5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attivita' dei gruppi. 6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni tre mesi, in caso contrario provvede la direzione nazionale. 7. Le/I componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico regionale medesimo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia. 8. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso regionale, il comitato politico regionale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.