Art. 45. 
 
    1. Il comitato  politico  regionale  coordina  l'attivita'  delle
organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento
e lo sviluppo, promuove e organizza  l'attivita'  di  formazione  sul
piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla  base
di una piattaforma  politica  concernente  la  dimensione  regionale,
definisce le liste  per  le  elezioni  regionali,  decide  le  scelte
politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta,
sul piano politico ed organizzativo, le attivita' delle federazioni. 
    2. Il comitato politico regionale  elegge,  fra  i  suoi  membri,
una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria,  e  qualora
lo  ritenga  necessario,  la/il  presidente  del  comitato   politico
regionale. 
    3. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con  l'elezione
incarichi specifici. 
    4. La carica  di  segretaria/o  regionale  e'  incompatibile  con
quella di segretaria/o di federazione. 
    5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del  consiglio
regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di  questi,
discute e approva i criteri  relativi  all'organizzazione  funzionale
dell'attivita' dei gruppi. 
    6. Il comitato politico regionale si  riunisce  almeno  ogni  tre
mesi, in caso contrario provvede la direzione nazionale. 
    7. Le/I componenti del  comitato  politico  regionale,  dopo  tre
assenze consecutive non giustificate,  sono  dichiarate/i  decadute/i
dal comitato politico regionale medesimo sulla base di  una  verifica
dei  verbali  di  presenza  effettuata  dal  collegio  regionale   di
garanzia. 
    8. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi  causa,  di
un componente eletto dal congresso regionale,  il  comitato  politico
regionale provvede alla sua sostituzione con voto a  maggioranza  dei
suoi componenti nella prima seduta utile successiva  alla  cessazione
dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.