Art. 5. 
 
    1. Le/Gli iscritte/i al Partito della  Rifondazione  Comunista  -
Sinistra Europea sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle
proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a
prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti
democratici  e  solidali,  a  contribuire  al  suo  finanziamento,  a
diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali. 
    2. Le liste elettorali che gli iscritti e le iscritte sono tenuti
a votare, ai sensi dell'art. 5,  primo  comma,  dello  statuto,  sono
tutte le liste e i/le candidate/i in  elezioni  uninominali  (a  puro
titolo  esemplificativo  e  non   esaustivo,   candidate/i   sindaci,
candidate/i presidenti di provincia, candidate/i presidenti di giunta
regionale, candidate/i presidenti di circoscrizioni o  municipalita',
candidate/i sindaci delle aree metropolitane, candidate/i in  collegi
provinciali  uninominali)  il   cui   sostegno   sia   stato   deciso
dall'organismo politico competente per la collocazione  politica  del
partito. 
    3.  Sono  inoltre  tenute/i  ad  appoggiare,   contribuire   alla
costruzione e partecipare alle  attivita'  degli  organismi  e  delle
associazioni della sinistra  alternativa,  dei  movimenti  critici  e
anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo  delle  organizzazioni
sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei  movimenti
di massa. 
    4. Il Partito della Rifondazione  Comunista  -  Sinistra  Europea
combatte ogni attitudine in  seno  a  gruppi  dirigenti,  apparati  e
rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati  e  alla
ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta  ad  essi
in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di
democrazia, di solidarieta', di lealta'  e  di  eguaglianza.  Debbono
essere loro assegnate responsabilita' definite e i modi di  esercizio
di queste responsabilita'  e  i  risultati  ottenuti  debbono  essere
verificati. 
    5. Le/I compagne/i elette/i in ruoli di  rappresentanza  pubblica
hanno  un  particolare  dovere  di  responsabilita'  democratica  nei
confronti del partito in relazione agli obblighi di cui  al  presente
articolo. 
    6. Le/Gli iscritte/i  devono,  in  ottemperanza  all'art.  5  del
decreto legislativo n. 460/1997, non trasmettere ad  altri  la  quota
tessera   e   le   sottoscrizioni   al   partito,   escludendone   la
rivalutabilita'.