Art. 5. 1. Le/Gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali. 2. Le liste elettorali che gli iscritti e le iscritte sono tenuti a votare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello statuto, sono tutte le liste e i/le candidate/i in elezioni uninominali (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, candidate/i sindaci, candidate/i presidenti di provincia, candidate/i presidenti di giunta regionale, candidate/i presidenti di circoscrizioni o municipalita', candidate/i sindaci delle aree metropolitane, candidate/i in collegi provinciali uninominali) il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico competente per la collocazione politica del partito. 3. Sono inoltre tenute/i ad appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attivita' degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa, dei movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa. 4. Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di democrazia, di solidarieta', di lealta' e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilita' definite e i modi di esercizio di queste responsabilita' e i risultati ottenuti debbono essere verificati. 5. Le/I compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilita' democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui al presente articolo. 6. Le/Gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilita'.