Art. 53. 1. La segreteria di circolo, di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del direttivo del circolo, del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale. 2. La proposta viene avanzata dal segretario di circolo, di federazione o regionale. 3. E' possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del direttivo di circolo, del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene piu' voti.