Art. 53. 
 
    1. La segreteria di circolo, di  federazione  o  regionale  viene
eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti
del direttivo del circolo, del comitato politico di federazione o del
comitato politico regionale. 
    2. La proposta viene  avanzata  dal  segretario  di  circolo,  di
federazione o regionale. 
    3. E' possibile proporre alla votazione  una  lista  alternativa,
ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20%  almeno  dei
membri del direttivo di circolo, del comitato politico federale o del
comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene piu'
voti.