Art. 60. 1. Il collegio di garanzia e' eletto nelle federazioni, a livello regionale e nazionale. 2. Esso e' composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove a livello nazionale. 3. E' eletto con le procedure di cui al precedente art. 50. 4. Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente. 5. Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, un presidente, due vicepresidenti e un segretario. 6. Il collegio nazionale di garanzia si da' un proprio regolamento interno. 7. E' compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza: esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti; garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; garantire il diritto al dissenso; adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello statuto; formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie; esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 64; verificare la validita' delle firme per la convocazione dei congressi straordinari; esaminare i bilanci ed i conti consuntivi. 8. A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente. 9. I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale esercitano, altresi', la vigilanza sulla attivita' finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. 10. Il collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell'informazione dei componenti dei collegi federali e regionali. 11. La funzione di tesoriere, a qualunque livello, e' incompatibile con quella di revisore dei conti e di componente dei collegi di garanzia. 12. Le/I componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto. 13. Il collegio nazionale di garanzia e' istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali. 14. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori. 15. Il collegio federale di garanzia e' competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle iscritte/i dei circoli della federazione, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e le/i consigliere/i e deputate/i regionali. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo. 16. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali, nonche' di giudicare sulla conformita' allo statuto di questi ultimi e dei quesiti referendari previsti dall'art. 11.