Art. 60. 
 
    1. Il collegio di garanzia e' eletto nelle federazioni, a livello
regionale e nazionale. 
    2. Esso e' composto da un numero di membri non inferiore a tre  e
non superiore a sette a livello federale e  regionale  e  di  nove  a
livello nazionale. 
    3. E' eletto con le procedure di cui al precedente art. 50. 
    4. Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente  che
fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente. 
    5. Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio  interno,
un presidente, due vicepresidenti e un segretario. 
    6.  Il  collegio  nazionale  di  garanzia  si  da'   un   proprio
regolamento interno. 
    7.  E'  compito  del  collegio  di   garanzia,   nell'ambito   di
competenza: 
    esaminare le questioni attinenti i diritti e i  doveri  delle/dei
singoli iscritti; 
    garantire  il  rispetto  delle  regole  di  funzionamento   della
democrazia interna e  l'attuazione  dello  statuto,  con  particolare
attenzione alla democrazia di genere; 
    garantire il diritto al dissenso; 
    adottare  misure  disciplinari  nei  casi  di  violazione   dello
statuto; 
    formulare proposte  per  il  superamento  di  conflitti  tra  gli
organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; 
    esprimere  parere  vincolante  sull'interpretazione  delle  norme
statutarie; 
    esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento  degli
organismi dirigenti di cui all'art. 64; 
    verificare la validita'  delle  firme  per  la  convocazione  dei
congressi straordinari; 
    esaminare i bilanci ed i conti consuntivi. 
    8. A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge  tra  i
suoi membri un collegio  dei  revisori  dei  conti  composto  da  tre
persone di cui una/un presidente. 
    9. I collegi federali e regionali  di  garanzia  ed  il  collegio
nazionale  esercitano,  altresi',  la   vigilanza   sulla   attivita'
finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. 
    10. Il collegio nazionale di garanzia  assume  il  compito  della
formazione e dell'informazione dei componenti dei collegi federali  e
regionali. 
    11.  La  funzione  di  tesoriere,   a   qualunque   livello,   e'
incompatibile con quella di revisore dei conti e  di  componente  dei
collegi di garanzia. 
    12. Le/I componenti dei  collegi  di  garanzia  partecipano  alla
riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto. 
    13. Il collegio nazionale  di  garanzia  e'  istanza  di  appello
rispetto ai collegi federali e regionali. 
    14. Le istanze superiori possono intervenire  anche  in  funzione
sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori. 
    15. Il collegio federale di  garanzia  e'  competente,  in  prima
istanza, per le questioni disciplinari relative alle  iscritte/i  dei
circoli della federazione, tanto  del  partito,  quanto  dei  giovani
comunisti, e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale.
Il collegio regionale di  garanzia,  in  prima  istanza,  per  quelle
relative alle/ai componenti delle/degli  organismi  regionali,  tanto
del partito, quanto dei giovani comunisti,  e  le/i  consigliere/i  e
deputate/i regionali. Il collegio nazionale di  garanzia  per  quelle
relative alle/ai componenti  degli  organismi  nazionali,  tanto  del
partito,  quanto  dei  giovani  comunisti,   e   alle/ai   compagne/i
investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo. 
    16. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare
l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti
nazionali, nonche' di giudicare sulla  conformita'  allo  statuto  di
questi ultimi e dei quesiti referendari previsti dall'art. 11.