Art. 66. 
 
    1. L'iscritta/o sottoposta/o  a  procedimento  disciplinare  deve
essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono  addebitati  ed
ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso. 
    2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie,
documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. 
    3. I collegi di garanzia  ad  ogni  livello  si  pronunciano  nel
termine di due mesi. Questo termine e' elevato  a  tre  mesi  per  il
collegio nazionale di garanzia.