Art. 66. 1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso. 2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. 3. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine e' elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.