Art. 69. 1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito. 2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralita' delle esperienze e delle soggettivita' interne al partito e di quelle esterne che collaborano con esso. 3. Non puo' essere ricandidato, fatto salvo/a il/la segretario/a nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni equivalenti a due mandati interi: parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore, consigliere/a regionale e chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale. In questo ultimo caso, se le funzioni sono state svolte in citta' metropolitane. 4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste puo' stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.