Art. 69. 
 
    1. Le cariche nelle assemblee elettive  regionali,  nazionali  ed
europee non sono  cumulabili,  ad  eccezione  della/del  segretaria/o
nazionale del partito. 
    2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle  alleanze  e  le
scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti,  nelle  cariche
elettive vanno valorizzate le pluralita'  delle  esperienze  e  delle
soggettivita' interne al partito e di quelle esterne che  collaborano
con esso. 
    3. Non puo' essere ricandidato, fatto salvo/a il/la  segretario/a
nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un
numero  di  anni  equivalenti  a  due  mandati  interi:  parlamentare
europeo, deputata/o, senatrice/ore, consigliere/a regionale e chi  ha
svolto  funzioni  di  governo  nazionale,  regionale,  provinciale  e
comunale. In questo ultimo caso, se le funzioni sono state svolte  in
citta' metropolitane. 
    4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza  dei  tre
quinti dei suoi componenti,  l'organismo  deputato  ad  approvare  le
liste puo' stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.