Art. 7. 
 
    1. Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono  eletti  secondo  le
norme stabilite dallo statuto. 
    2. La funzione dirigente si esprime nel: 
    a)  promuovere  la  partecipazione  democratica   e   l'attivita'
politica di tutte/i le/gli iscritte/i; 
    b)  stimolare  l'approfondimento  teorico  e   culturale,   anche
attraverso l'attivita' di formazione; 
    c) assicurare la circolazione delle informazioni; 
    d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni; 
    e) lavorare costantemente per l'unita' del partito attraverso  il
dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti; 
    f) organizzare l'attivita' politica in modo da favorire  la  piu'
ampia partecipazione; 
    g) proporre decisioni  operative  e  far  si'  che  le  decisioni
assunte trovino concreta applicazione; 
    h)   riferire   periodicamente   alle/agli    iscritte/i    circa
l'attuazione delle decisioni assunte; 
    i) contribuire a  superare  gli  ostacoli  di  natura  economica,
sociale e culturale che limitano la possibilita' di partecipazione di
tutte/i le/gli iscritte/i. 
    3. Non possono esercitare la funzione dirigente  i  compagni  che
non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo,  la
tessera per l'anno in corso entro 3 mesi dall'inizio  della  campagna
di tesseramento. I compagni e le compagne componenti degli  organismi
esecutivi, dirigenti e di garanzia  che  non  partecipino  ad  alcuna
seduta valida dell'organismo del quale sono componenti  nei  18  mesi
dalla prima assenza, sono dichiarati/e decaduti/e. I  compagni  e  le
compagne  dichiarati/e  decaduti/e  non  possono  essere   riproposti
nell'ambito dello stesso mandato congressuale.