Art. 7. 1. Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo statuto. 2. La funzione dirigente si esprime nel: a) promuovere la partecipazione democratica e l'attivita' politica di tutte/i le/gli iscritte/i; b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attivita' di formazione; c) assicurare la circolazione delle informazioni; d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni; e) lavorare costantemente per l'unita' del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti; f) organizzare l'attivita' politica in modo da favorire la piu' ampia partecipazione; g) proporre decisioni operative e far si' che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilita' di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i. 3. Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in corso entro 3 mesi dall'inizio della campagna di tesseramento. I compagni e le compagne componenti degli organismi esecutivi, dirigenti e di garanzia che non partecipino ad alcuna seduta valida dell'organismo del quale sono componenti nei 18 mesi dalla prima assenza, sono dichiarati/e decaduti/e. I compagni e le compagne dichiarati/e decaduti/e non possono essere riproposti nell'ambito dello stesso mandato congressuale.