Art. 71. 1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le varie proposte. 2. Vige il diritto di candidature alternative. 3. Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.