Art. 71. 
 
    1.  Per  le  candidature  al  Parlamento  nazionale,  i  comitati
politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico
nazionale e del  comitato  politico  regionale,  formulano  le  varie
proposte. 
    2. Vige il diritto di candidature alternative. 
    3.  Per  le  candidature  al  Parlamento  europeo,  la  direzione
nazionale  approva  le  liste  su  proposta  dei  comitati   politici
regionali interessati alle singole circoscrizioni.