Art. 74. 
 
    1. I  contributi  delle/dei  consigliere/i  regionali,  delle/dei
deputate/i,  delle/dei   senatrici/ori   e   delle/dei   parlamentari
europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base
di un regolamento approvato dalla direzione nazionale. 
    2.  I   contributi   dei   consiglieri   provinciali,   comunali,
circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i
livelli, vengono versati alle organizzazioni  di  competenza  che  ne
fissano l'entita' in sintonia con i criteri fissati  dal  regolamento
della direzione nazionale. 
    3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del
collegio  di  garanzia  e  l'automatica  esclusione   da   successive
candidature. 
    4. I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al  principio
di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali,
tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato,  nonche'
dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella
dei funzionari di partito  di  livello  corrispondente  tenuto  conto
delle retribuzioni del lavoro dipendente. 
    5. I regolamenti fissano le cifre massime della retribuzione.