Art. 74. 1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale. 2. I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano l'entita' in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale. 3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature. 4. I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonche' dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente. 5. I regolamenti fissano le cifre massime della retribuzione.