Art. 10. 
                              Tesoriere 
 
    1.   Il   tesoriere   e'   il   responsabile    della    gestione
economico-finanziaria e patrimoniale del  partito.  E'  eletto  dalla
direzione nazionale su designazione del presidente che lo sceglie tra
gli iscritti al partito in possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e  di  requisiti  di
professionalita'    coerenti    con    la    natura    dell'incarico,
preferibilmente tra persone che  abbiano  maturato  un'esperienza  di
almeno   tre   anni   attraverso   l'esercizio   di   attivita'    di
amministrazione, direzione o controllo presso enti non  profit,  enti
pubblici  o   imprese   anche   individuali   ovvero   di   attivita'
professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero  di  cariche
elettive in materie di economia, finanza e bilancio. 
    2. Il tesoriere dura in carica tre anni e,  in  ogni  caso,  fino
alla data di approvazione del  rendiconto  relativo  al  terzo  anno.
L'incarico e' rinnovabile una sola volta. 
    3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi  causa,  egli  cessi  dalla
carica prima del termine, il  presidente  designa  un  tesoriere  che
rimane in carica fino alla successiva  convocazione  della  direzione
nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. 
    4. Il tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni della
direzione nazionale e dell'assemblea nazionale,  salvo  l'obbligo  di
astensione in caso di conflitto di interessi. 
    5. Il tesoriere ha la responsabilita', sotto le  direttive  e  la
supervisione strategica della  direzione  nazionale,  della  gestione
amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale,  nei
limiti della quale a lui e' attribuita la legale  rappresentanza  del
partito negli atti e in giudizio. 
    6. Negli stessi limiti esercita tutti i  poteri  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del  principio
di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate  e  spese  e
del limite massimo di  ricorso  all'indebitamento  a  medio  e  lungo
termine pari al 60% (sessanta per cento) del totale  delle  attivita'
dello stato patrimoniale. In particolare, il tesoriere: 
    a) e' legittimato  alla  riscossione  delle  entrate  di  cui  in
precedenza; 
    b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli
scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture  di
beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonche'
contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando  e  alienando
beni mobili, mobili registrati ed  immobili;  effettua  pagamenti  ed
incassa crediti; 
    c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso
di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre
iniziative finalizzate allo svolgimento  dell'attivita'  politica  ai
sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; 
    d) recluta il personale, determinandone lo  stato  giuridico,  il
trattamento  economico  e  le  promozioni;  richiede  l'ammissione  a
trattamenti straordinari di integrazione salariale  consentiti  dalla
legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei  casi  e
nelle forme previsti  dalla  legge  e  dal  regolamento  interno  del
personale; 
    e) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti
in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali,  previdenziali
e giuslavoristici; 
    f) instaura rapporti  bancari  continuativi  nel  rispetto  della
vigente  normativa   antiriciclaggio   sulla   tracciabilita'   delle
operazioni e sull'identificazione di clienti  e  titolari  effettivi,
aprendo conti correnti,  richiedendo  fidi,  aperture  di  credito  e
anticipazioni, contraendo mutui e  prestiti,  in  generale  compiendo
tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche  per  tramite
di persone di fiducia da  lui  delegate  con  atto  scritto;  sceglie
banche di  comprovata  solidita'  finanziaria  e  negozia  al  meglio
interessi attivi e passivi, commissioni e spese; 
    g) puo' effettuare investimenti  in  titoli  di  debito  pubblico
emessi dallo Stato italiano  o  da  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea; 
    h) attua, per quanto di competenza, i regolamenti  emanati  dalla
direzione nazionale ed implementa  le  linee  guida  e  le  procedure
operative dalla  stessa  approvate  su  sua  proposta;  persegue  gli
obiettivi  programmatici  prefissati   dalla   direzione   nazionale,
adottando tempestive misure di  correzione  in  caso  di  scostamenti
significativi; 
    i) dirige, coordina e controlla  le  attivita'  e  le  operazioni
gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee
guida approvate dalla direzione nazionale; a tal fine fissa i criteri
generali  di  corretta   gestione   informandosi   ai   principi   di
tracciabilita' e documentabilita' delle  operazioni,  di  inerenza  e
congruita' delle spese e  di  integrita'  dei  profili  reputazionali
delle controparti, nonche' di prevenzione dei conflitti di interesse;
adotta ed efficacemente attua  ed  aggiorna  tutte  le  misure  e  le
procedure  di  controllo  interno   necessarie   ad   assicurare   la
conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale  alla
legge ed al presente statuto; 
    j) predispone piani annuali di equa  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  disponibili,   da   destinare   anche   alle   strutture
territoriali, secondo i principi e i  criteri  direttivi  determinati
dalla direzione nazionale con apposito regolamento; 
    k) gestisce, secondo le istruzioni della direzione  nazionale,  i
fondi destinati a finanziare  le  spese  per  campagne  elettorali  e
predispone le relative rendicontazioni. 
    7. E' vietato al tesoriere investire  le  disponibilita'  liquide
derivanti da contributi privati o pubblici  in  strumenti  finanziari
diversi dai titoli di  debito  emessi  da  Stati  membri  dell'Unione
europea. E', altresi', vietato al tesoriere prendere in  locazione  o
acquistare a titolo oneroso beni immobili di  persone  fisiche  o  di
familiari di persone fisiche che nel partito siano  state  elette  al
Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o
ai consigli  provinciali  di  Trento  e  Bolzano  o  alla  carica  di
presidente della Provincia di Trento  e  Bolzano  o  alla  carica  di
sindaco. Il medesimo divieto  si  intende  esteso  agli  immobili  di
societa' possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o  da
loro familiari. 
    8. Il tesoriere non puo', senza preventiva  autorizzazione  della
direzione nazionale da  richiedersi  presentando  apposita  relazione
giustificativa: 
    (i) concludere operazioni eccedenti il limite di  spesa  di  euro
100.000,00 (centomila virgola zero zero) o altro  maggiore  o  minore
limite  prudenzialmente  determinato  dalla  direzione  nazionale  in
proporzione  al  valore  del  totale  delle  attivita'  dello   stato
patrimoniale; 
    (ii) concludere operazioni di  acquisto  e  alienazione  di  beni
immobili; 
    (iii) rilasciare garanzie personali e reali in favore  di  terzi,
inclusi strutture e organismi territoriali periferici del partito; 
    (iv)  promuovere  liti  attive  e  resistere  in  liti   passive,
rinunciare a diritti, sottoscrivere transazioni; 
    (v)  concludere  altre  operazioni  di  natura  straordinaria  di
rilevante impatto sullo stato patrimoniale. 
    9. A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il  tesoriere
risponde  verso  i  creditori  personalmente  e  solidalmente   delle
obbligazioni assunte in nome e per conto  del  partito  solo  qualora
abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il
partito secondo le norme del mandato. E' tenuto ad adempiere i doveri
a lui imposti dalla legge e dal presente  statuto  con  la  diligenza
richiesta  dalla  natura  dell'incarico  e  dalle  competenze  a  lui
specificamente attribuite e deve fare tutto quanto e' in  suo  potere
per impedire il compimento di fatti  pregiudizievoli  di  cui  sia  a
conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
Il tesoriere non risponde per atti o fatti -  inclusi  i  bilanci,  i
rendiconti,  la  contabilita',  le  attivita'  di   gestione   e   le
obbligazioni  -  imputabili  a  strutture  e  organismi  territoriali
periferici del partito, dotati di autonomia giuridica, organizzativa,
amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria. 
    10. Ha facolta'  di  delegare  le  sue  funzioni,  con  scrittura
privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' vice  tesorieri
di sua fiducia, che nomina egli stesso,  dandone  comunicazione  alla
direzione nazionale, al collegio dei revisori e al responsabile della
funzione  di  controllo  interno.   E'   personalmente   responsabile
dell'operato dei vice tesorieri. 
    11. Al fine di assicurare prassi contabili uniformi,  a  garanzia
della trasparenza informativa del partito, ogni organo amministrativo
periferico, anche se dotato di autonomia contabile e  gestionale,  e'
tenuto a conformarsi alle  direttive  del  tesoriere  in  materia  di
bilanci e contabilita' e di  relative  scadenze,  incluse  quelle  di
trasmissione dei bilanci al tesoriere affinche' si  possa  provvedere
al consolidamento prescritto dalla legge.  La  loro  inosservanza  e'
passibile di commissariamenti e deferimenti disciplinari.