Art. 11. 
            Rendiconto di esercizio, bilancio preventivo, 
         consolidamento dei bilanci e informativa semestrale 
 
    1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un
anno e termina al 31 dicembre. Il tesoriere,  nei  4  (quattro)  mesi
successivi,  redige  il  rendiconto  di   esercizio   da   sottoporre
all'approvazione  della  direzione  nazionale,  composto  secondo  la
normativa  speciale  sulla  contabilita'  dei  partiti  politici.  Il
rendiconto di esercizio e' il bilancio consuntivo del partito. 
    2. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio
consuntivo del partito sono allegati i bilanci consuntivi delle  sedi
regionali e di  eventuali  sedi  macroregionali,  nonche'  i  bilanci
consuntivi di fondazioni  e  associazioni  la  composizione  dei  cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni
del partito. Detti bilanci  consuntivi  devono  essere  trasmessi  al
tesoriere entro il 31 marzo  dell'anno  successivo  all'esercizio  di
riferimento  o  nel  diverso  termine  stabilito  dal   tesoriere   e
comunicato  con  congruo  preavviso.  In  caso  di  inosservanza,  il
tesoriere  sollecita  la  trasmissione  fissando   un   termine   per
adempiervi e  qualora  l'inerzia  persista  promuove  l'adozione  dei
provvedimenti  del  caso,   inclusi   commissariamenti,   deferimenti
disciplinari  e  revoche  di  nomine  di  organi  di   fondazioni   e
associazioni cui il partito abbia concorso con proprie deliberazioni.
Il tesoriere provvede al recupero, nei  confronti  dei  responsabili,
delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di  redazione  del
bilancio consuntivo non trasmesso,  anche  qualora,  per  ragioni  di
urgenza, abbia  dovuto  avvalersi  di  un  professionista  o  di  una
societa' di servizi professionali. 
    3. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli
statuti e per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti politici» sono riservati alla competenza del  tesoriere,  che
provvede a  tutti  gli  adempimenti  connessi  ai  controlli  e  agli
obblighi di trasparenza e pubblicita'  del  rendiconto  di  esercizio
previsti dalla legge. Egli  e'  l'organo  competente  a  ricevere  le
comunicazioni  della  commissione,  inclusi  gli  inviti   a   sanare
eventuali irregolarita' contabili e  inottemperanze  ad  obblighi  di
legge. 
    4. Il tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno  predispone  il
bilancio preventivo da sottoporre  all'approvazione  della  direzione
nazionale. Il tesoriere inoltre: 
    a) sovrintende e coordina l'attivita' contabile, provvedendo alla
corretta tenuta dei libri associativi  e  delle  scritture  contabili
obbligatorie e ausiliarie; 
    b) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni
economico-finanziarie  e  patrimoniali   richieste   dal   presidente
nazionale, dalla direzione nazionale e dal coordinatore nazionale  ai
fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza; 
    c)  trasmette  alla  direzione  nazionale  ed   al   coordinatore
nazionale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale  del  partito  e  sull'andamento
della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attivita'  compiuta,  sui
risultati conseguiti, sugli  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi
strategici prefissati dalla direzione nazionale  e  sulle  misure  di
correzione attuate o in  corso  di  attuazione;  rende  l'informativa
accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.