Art. 18. 
              Autonomia degli organi dei coordinamenti 
 
    1. Ai competenti organi dei coordinamenti regionali,  provinciali
e  cittadini,  e'  riconosciuta  autonomia  politica,  programmatica,
organizzativa e finanziaria in  tutte  le  materie  che  il  presente
statuto non riservi alla potesta' degli organi nazionali, comprese le
alleanze politiche ed elettorali a livello regionale,  provinciale  e
comunale. 
    2. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con
partiti non coalizzati con il partito in ambito  nazionale,  l'organo
territoriale competente e' tenuto  ad  informare  preventivamente  il
coordinatore nazionale e, se si tratti di  organo  sub-regionale,  il
coordinatore regionale o il  coordinatore  provinciale  di  Trento  e
Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame  della  decisione,
gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere  motivandola
in modo esaustivo. 
    3. Gli organi nazionali intervengono negli  ambiti  riservati  ai
livelli regionali, delle province autonome e cittadini soltanto se  e
nella  misura  in  cui  gli  effetti  della   loro   azione   possono
pregiudicare i valori fondamentali del  partito  come,  tra  l'altro,
definiti nel manifesto. In tali  casi  la  direzione  nazionale  puo'
annullare  le  deliberazioni  degli   organismi   dei   coordinamenti
regionali, provinciali e  cittadini  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15  (quindici)  giorni
dalla loro adozione.