Art. 6. 
                       Il presidente nazionale 
 
    1. Il presidente nazionale: 
    e' il legale rappresentante del  partito,  anche  ai  fini  della
firma delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali; 
    e' l'organo di indirizzo politico; 
    convoca e presiede l'assemblea nazionale; 
    convoca e presiede la direzione nazionale; 
    esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto. 
    2. Il presidente nazionale dura in carica 3  (tre)  anni.  Se  il
presidente cessa dalla carica prima del termine del suo  mandato,  la
direzione nazionale designa un nuovo presidente che rimane in  carica
fino allo svolgimento  di  una  successiva  assemblea  nazionale,  da
tenersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla cessazione  del
mandato, al fine della nomina di un nuovo presidente  che  rimane  in
carica per il periodo residuo del mandato triennale. 
    3. Il presidente nazionale designa il coordinatore nazionale,  la
cui nomina viene approvata alla prima riunione  utile  dell'assemblea
nazionale. Nelle more di  tale  riunione  il  coordinatore  nazionale
esercita i poteri e le prerogative appresso indicate.  Il  presidente
puo' delegare proprie funzioni al coordinatore nazionale.