Art. 8. 
                      Il coordinatore nazionale 
 
    1. Il presidente designa  il  coordinatore  nazionale  che  viene
nominato dall'assemblea nazionale alla prima riunione utile. 
    2.  Il  coordinatore  nazionale  designato  dal  presidente   da'
attuazione all'indirizzo politico. 
    3. Il coordinatore nazionale  d'intesa  con  il  presidente  puo'
nominare responsabili organizzativi e di area territoriale. 
    4. Il coordinatore nazionale dura in carica per tre anni.  Se  il
coordinatore cessa la carica prima del termine del  suo  mandato,  il
presidente  designa  un  nuovo  coordinatore  nazionale   fino   allo
svolgimento della prima assemblea nazionale utile che lo nomina.