Art. 10. Struttura provinciale 10.1. Le strutture provinciali di SC sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione nazionale, che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto e ai regolamenti, ove esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati. 10.2. Le associazioni territoriali provinciali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Provincia di ............» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede provinciale di .........». 10.3. Le associazioni provinciali devono essere dotate di uno statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle norme dello statuto SC e dei relativi regolamenti approvati e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attivita' degli organi. 10.4. Ogni associazione provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, nei limiti stabiliti dal presente statuto. 10.5. Le associazioni provinciali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio, che deve essere inviato alla direzione nazionale. A quest'ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti. 10.6. Ogni associazione provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso provinciale e dal congresso nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalita' previste dal presente statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi regionali e nazionali. 10.7. Ogni associazione provinciale nei territori dove non e' costituita la struttura territoriale di base (circoscrizionale, comunale, zonale, tematica) procedera' agli adempimenti relativi al tesseramento, secondo le indicazioni operative stabilite dalla direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento. 10.8. Gli organi della struttura provinciale sono: il congresso provinciale; la direzione provinciale; la segreteria provinciale; il segretario provinciale; il collegio dei revisori. 10.9. Il congresso provinciale e' convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed e' composto dai delegati eletti dalle strutture territoriali di base nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre anni. 10.10. Il congresso della struttura territoriale provinciale elegge, sulla base del proprio statuto, la direzione provinciale, e, sulla base del regolamento congressuale di cui al successivo art. 15, i delegati al congresso regionale e nazionale. 10.11. La direzione provinciale e' composta: a) da otto a trenta componenti eletti dal congresso a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'associazione provinciale; b) dai parlamentari e i consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno gia' parte della direzione provinciale; c) dal capogruppo in consiglio provinciale. La direzione provinciale resta in carica fino alla data del successivo congresso provinciale. E' convocata dal segretario provinciale quando ne ravvisi la necessita'; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria regionale. Le riunioni della direzione provinciale sono legalmente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario provinciale o dal suo delegato. 10.12. La direzione provinciale elegge il segretario provinciale, e su sua proposta nomina la segreteria provinciale e il collegio dei revisori. 10.13. La segreteria provinciale e' l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura provinciale. E' composta dal segretario provinciale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del segretario provinciale dalla direzione provinciale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario provinciale. 10.14. La durata in carica dei componenti della segreteria provinciale, del segretario provinciale e del collegio dei revisori e' stabilita in tre anni. I componenti della segreteria provinciale, il segretario provinciale ed il collegio dei revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della direzione provinciale seguente alla celebrazione del congresso provinciale. Il congresso provinciale, la direzione provinciale, la segreteria provinciale ed il segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti, ove esistenti.