Art. 10. 
                        Struttura provinciale 
 
    10.1. Le  strutture  provinciali  di  SC  sono  le  associazioni,
preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione  nazionale,
che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del  loro
massimo organo  deliberante,  allo  statuto  e  ai  regolamenti,  ove
esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa accettazione  di
tutte le norme in essi inserite, degli scopi e  dei  principi,  anche
etici, ivi riportati. 
    10.2. Le  associazioni  territoriali  provinciali  devono  essere
denominate   «Associazione   Scelta   Civica   della   Provincia   di
............» e sono identificate con la denominazione di  «SC,  Sede
provinciale di .........». 
    10.3. Le associazioni provinciali devono  essere  dotate  di  uno
statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle  norme  dello
statuto SC e dei relativi regolamenti approvati e che regoli il  loro
funzionamento   in   modo   democratico,   anche   con    riferimento
all'attivita' degli organi. 
    10.4.  Ogni  associazione  provinciale,   facente   parte   della
struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la  sua
autonomia  statutaria,  organizzativa,  gestionale,   finanziaria   e
patrimoniale, nei limiti stabiliti dal presente statuto. 
    10.5. Le associazioni provinciali  hanno  l'obbligo  di  redigere
ogni anno il rendiconto di esercizio, che deve  essere  inviato  alla
direzione nazionale. A  quest'ultima  vanno  inviati  ogni  anno  gli
elenchi degli iscritti. 
    10.6. Ogni associazione  provinciale  ha  completa  autonomia  di
iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti  politici  e
programmatici generali  espressi  dal  congresso  provinciale  e  dal
congresso  nazionale  e  regionale,  con  particolare  riguardo  alle
tematiche rilevanti  del  proprio  territorio,  concorrendo,  con  le
modalita' previste dal presente statuto, al progetto politico di SC e
alla formazione degli organi regionali e nazionali. 
    10.7. Ogni associazione provinciale nei  territori  dove  non  e'
costituita  la  struttura  territoriale  di  base  (circoscrizionale,
comunale, zonale, tematica) procedera' agli adempimenti  relativi  al
tesseramento,  secondo  le  indicazioni  operative  stabilite   dalla
direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento. 
    10.8. Gli organi della struttura provinciale sono: 
    il congresso provinciale; 
    la direzione provinciale; 
    la segreteria provinciale; 
    il segretario provinciale; 
    il collegio dei revisori. 
    10.9. Il congresso provinciale e' convocato ogni tre anni,  e  in
ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale  ed
e' composto dai delegati eletti dalle strutture territoriali di  base
nel numero, nelle  forme  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento
congressuale di cui al successivo art. 15. La durata  in  carica  dei
suoi componenti e' stabilita in tre anni. 
    10.10. Il  congresso  della  struttura  territoriale  provinciale
elegge, sulla base del proprio statuto, la direzione provinciale,  e,
sulla base del regolamento congressuale di cui al successivo art. 15,
i delegati al congresso regionale e nazionale. 
    10.11. La direzione provinciale e' composta: 
    a) da otto a trenta componenti eletti  dal  congresso  a  seconda
delle    specifiche    esigenze    organizzative     ed     operative
dell'associazione provinciale; 
    b) dai parlamentari  e  i  consiglieri  regionali  residenti  nel
territorio (senza diritto di voto) se  non  fanno  gia'  parte  della
direzione provinciale; 
    c) dal capogruppo in consiglio provinciale. 
    La direzione provinciale resta  in  carica  fino  alla  data  del
successivo  congresso  provinciale.  E'  convocata   dal   segretario
provinciale quando ne ravvisi la necessita';  deve  essere  convocata
almeno  una  volta  l'anno  per  l'approvazione  del  rendiconto   di
esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati o  dalla  segreteria  regionale.  Le  riunioni  della
direzione provinciale sono legalmente costituite quando  e'  presente
la maggioranza dei suoi componenti e le  delibere  sono  assunte  con
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di
voto prevale quello espresso dal segretario  provinciale  o  dal  suo
delegato. 
    10.12. La direzione provinciale elegge il segretario provinciale,
e su sua proposta nomina la segreteria provinciale e il collegio  dei
revisori. 
    10.13.  La  segreteria  provinciale  e'  l'organo  esecutivo   ed
amministrativo della struttura provinciale. 
    E' composta dal segretario provinciale, da un minimo di tre ad un
massimo di undici componenti  nominati  su  proposta  del  segretario
provinciale dalla direzione provinciale; delibera con voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita'  di  voto  prevale
quello espresso dal segretario provinciale. 
    10.14. La  durata  in  carica  dei  componenti  della  segreteria
provinciale, del segretario provinciale e del collegio  dei  revisori
e' stabilita in tre anni. I componenti della segreteria  provinciale,
il segretario provinciale ed il  collegio  dei  revisori  restano  in
carica  fino  alla  data  della  prima   riunione   della   direzione
provinciale seguente alla celebrazione del congresso provinciale.  Il
congresso  provinciale,  la  direzione  provinciale,  la   segreteria
provinciale ed  il  segretario  provinciale  operano  secondo  quanto
stabilito nello statuto e nei regolamenti, ove esistenti.