Art. 12. Rappresentanza e poteri delle strutture territoriali, provinciali e regionali 12.1. I segretari di SC, ai vari livelli, rappresentano l'associazione nei confronti dei terzi unicamente per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, provinciale, regionale. 12.2. I segretari delle strutture territoriali, provinciali e regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, di SC relativamente ai loro rispettivi livelli associativi territoriali. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del codice civile, al segretario di ogni struttura territoriale e' attribuita la piena responsabilita' della gestione amministrativa, contabile e finanziaria e patrimoniale della struttura territoriale di riferimento. Ogni struttura dovra' attuare la propria gestione finanziaria conformemente ai principi ed alle norme contenute nello statuto di SC; il segretario di ciascuna struttura territoriale vigilera' sull'osservanza delle stesse e ne sara' garante. 12.3. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, e' necessaria la firma del segretario e quella di un altro dirigente a cio' designato, oppure la firma congiunta di due componenti della segreteria espressamente indicati. 12.4. Le strutture territoriali, provinciali e regionali rispondono direttamente ed unicamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilita' decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.