Art. 12. 
        Rappresentanza e poteri delle strutture territoriali, 
                       provinciali e regionali 
 
    12.1.  I  segretari  di  SC,  ai  vari   livelli,   rappresentano
l'associazione nei confronti dei terzi unicamente  per  le  questioni
aventi   interesse   rispettivamente    territoriale,    provinciale,
regionale. 
    12.2. I segretari delle  strutture  territoriali,  provinciali  e
regionali hanno la rappresentanza legale, anche in  giudizio,  di  SC
relativamente ai loro rispettivi  livelli  associativi  territoriali.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 38  del  codice  civile,  al
segretario di ogni struttura  territoriale  e'  attribuita  la  piena
responsabilita'   della   gestione   amministrativa,   contabile    e
finanziaria  e   patrimoniale   della   struttura   territoriale   di
riferimento.  Ogni  struttura  dovra'  attuare  la  propria  gestione
finanziaria conformemente ai principi ed alle norme  contenute  nello
statuto di SC;  il  segretario  di  ciascuna  struttura  territoriale
vigilera' sull'osservanza delle stesse e ne sara' garante. 
    12.3.  Per  tutte  le  operazioni  di  carattere  amministrativo,
economico e finanziario, e' necessaria  la  firma  del  segretario  e
quella di un altro  dirigente  a  cio'  designato,  oppure  la  firma
congiunta di due componenti della segreteria espressamente indicati. 
    12.4.  Le  strutture  territoriali,   provinciali   e   regionali
rispondono direttamente ed unicamente per le obbligazioni assunte  ai
rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori  o
inferiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilita'  decisionali
ed  amministrative   nell'ambito   territoriale   o   ambientale   di
competenza.