Art. 13. 
    Disposizioni comuni per le strutture provinciali e regionali 
 
    13.1. La costituzione e l'adesione delle strutture provinciali  e
regionali, a SC deve essere approvata dalla direzione  nazionale.  In
caso di mancata accettazione della domanda, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione di  mancata  approvazione  puo'  essere
proposto  ricorso  all'assemblea  nazionale,  che   decide   in   via
definitiva entro trenta giorni successivi alla data di ricezione  del
ricorso, ferme restando le procedure di garanzia di cui al successivo
art. 29. 
    13.2. Il comitato di presidenza di «SC» puo'  disporre  verifiche
in caso di motivate necessita' e urgenze sullo stato organizzativo  e
associativo e sulla funzionalita'  degli  organi  delle  associazioni
provinciali e  regionali.  Le  risultanze  delle  suddette  verifiche
dovranno essere comunicate per iscritto  alle  strutture  interessate
per consentire le opportune controdeduzioni; la comunicazione  dovra'
indicare il termine entro il quale far pervenire le  controdeduzioni,
che non potra' essere inferiore a trenta giorni. 
    13.3. Nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attivita'
in grave contrasto con lo statuto e i regolamenti, ove esistenti,  la
direzione nazionale, su proposta del comitato di presidenza di  «SC»,
puo' deliberare l'esclusione di una struttura territoriale  regionale
o provinciale. La direzione nazionale delibera l'esclusione ai  sensi
del presente articolo con le procedure stabilite al  successivo  art.
24. 
    13.4.  Avverso  la   delibera   di   esclusione,   l'associazione
territoriale  interessata  dal  provvedimento  puo'  ricorrere  entro
trenta giorni all'assemblea nazionale, che decide in  via  definitiva
entro trenta giorni successivi alla data di  ricezione  del  ricorso,
ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29. 
    13.5. La direzione nazionale puo' determinare lo scioglimento, la
chiusura,  la  sospensione  e  il  commissariamento  delle  strutture
provinciali e  regionali  per  le  motivazioni  e  con  le  procedure
stabilite dal presente statuto al successivo art. 24, ferme  restando
le garanzie di cui al successivo art. 29. 
    13.6. Il segretario di ciascuna struttura territoriale e'  tenuto
ad  applicare  e  far  applicare  nell'ambito  della  sua   struttura
territoriale le disposizioni in materia finanziaria ed amministrativa
del responsabile finanziario;  l'inosservanza  di  tali  disposizioni
costituisce motivo di azione disciplinare  ai  sensi  del  successivo
art. 24. 
    13.7. Il segretario di ciascuna struttura  territoriale  provvede
alla predisposizione  del  rendiconto  di  esercizio  per  ogni  anno
sociale, che dovra' essere trasmesso al responsabile  finanziario  ed
alla segreteria della struttura  territoriale  di  livello  superiore
almeno quindici giorni prima  della  convocazione  dell'organo  della
struttura territoriale competente per l'approvazione. 
    13.8. Il segretario di ciascuna struttura territoriale e'  tenuto
ad ottemperare alle disposizioni di cui  al  successivo  art.  21  in
materia di trasparenza della gestione economico-finanziaria.