Art. 13. Disposizioni comuni per le strutture provinciali e regionali 13.1. La costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali, a SC deve essere approvata dalla direzione nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata approvazione puo' essere proposto ricorso all'assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le procedure di garanzia di cui al successivo art. 29. 13.2. Il comitato di presidenza di «SC» puo' disporre verifiche in caso di motivate necessita' e urgenze sullo stato organizzativo e associativo e sulla funzionalita' degli organi delle associazioni provinciali e regionali. Le risultanze delle suddette verifiche dovranno essere comunicate per iscritto alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni; la comunicazione dovra' indicare il termine entro il quale far pervenire le controdeduzioni, che non potra' essere inferiore a trenta giorni. 13.3. Nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attivita' in grave contrasto con lo statuto e i regolamenti, ove esistenti, la direzione nazionale, su proposta del comitato di presidenza di «SC», puo' deliberare l'esclusione di una struttura territoriale regionale o provinciale. La direzione nazionale delibera l'esclusione ai sensi del presente articolo con le procedure stabilite al successivo art. 24. 13.4. Avverso la delibera di esclusione, l'associazione territoriale interessata dal provvedimento puo' ricorrere entro trenta giorni all'assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29. 13.5. La direzione nazionale puo' determinare lo scioglimento, la chiusura, la sospensione e il commissariamento delle strutture provinciali e regionali per le motivazioni e con le procedure stabilite dal presente statuto al successivo art. 24, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29. 13.6. Il segretario di ciascuna struttura territoriale e' tenuto ad applicare e far applicare nell'ambito della sua struttura territoriale le disposizioni in materia finanziaria ed amministrativa del responsabile finanziario; l'inosservanza di tali disposizioni costituisce motivo di azione disciplinare ai sensi del successivo art. 24. 13.7. Il segretario di ciascuna struttura territoriale provvede alla predisposizione del rendiconto di esercizio per ogni anno sociale, che dovra' essere trasmesso al responsabile finanziario ed alla segreteria della struttura territoriale di livello superiore almeno quindici giorni prima della convocazione dell'organo della struttura territoriale competente per l'approvazione. 13.8. Il segretario di ciascuna struttura territoriale e' tenuto ad ottemperare alle disposizioni di cui al successivo art. 21 in materia di trasparenza della gestione economico-finanziaria.