Art. 15. Congresso nazionale 15.1. Il congresso nazionale definisce il progetto politico di SC. Il congresso nazionale e' convocato dall'assemblea nazionale ogni tre anni ed e' costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali secondo l'apposito regolamento tenuto conto sia dei voti riportati da SC nelle ultime elezioni politiche che del numero degli associati; il regolamento congressuale assicurera' la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformita' a quanto stabilito agli articoli 2.2, lettera b) e 8.5 che precedono. La direzione nazionale, con congruo anticipo rispetto alla convocazione del congresso nazionale e dei congressi provinciali, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto del regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a ciascuna provincia. Nel determinare il numero dei delegati del congresso nazionale, la direzione nazionale, in relazione alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, si atterra' al criterio percentuale minimo prestabilito di cui agli articoli 2.2, lettera b) e 8.5 che precedono. Il congresso: elegge il 70% dei componenti dell'assemblea nazionale; elegge il collegio nazionale dei probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti; approva e modifica le norme dello statuto, salvo quanto previsto alla lettera k) del successivo art. 16.1. 15.2. Il quorum minimo per la validita' delle sedute deliberative del congresso e' della meta' piu' uno dei componenti del congresso stesso; le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni territoriali aderenti e per tutti gli organi di SC. Nelle deliberazioni del congresso da adottare a scrutinio segreto non e' ammessa la partecipazione per delega. 15.3. I delegati decaduti, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti dai primi dei non eletti, nell'ordine, dai congressi provinciali. 15.4. Le modalita' di convocazione del congresso, di verifica dei poteri dei delegati, di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute in apposito regolamento del congresso, approvato dall'assemblea nazionale. Le disposizioni contenute nel regolamento del congresso si applicano espressamente alle Strutture territoriali di base, provinciali e regionali.