Art. 15. 
                         Congresso nazionale 
 
    15.1. Il congresso nazionale definisce il  progetto  politico  di
SC. Il congresso nazionale e' convocato dall'assemblea nazionale ogni
tre  anni  ed  e'  costituito  dai  delegati  eletti  dai   congressi
provinciali secondo l'apposito regolamento tenuto conto sia dei  voti
riportati da SC nelle ultime elezioni politiche che del numero  degli
associati; il regolamento congressuale assicurera' la  rappresentanza
delle minoranze negli organi in conformita' a quanto  stabilito  agli
articoli 2.2, lettera b) e 8.5 che precedono. La direzione nazionale,
con  congruo  anticipo  rispetto  alla  convocazione  del   congresso
nazionale  e  dei  congressi  provinciali,  stabilisce  con   propria
deliberazione assunta nel rispetto del regolamento  congressuale,  il
numero di delegati spettante a ciascuna provincia. Nel determinare il
numero dei delegati del congresso nazionale, la direzione  nazionale,
in relazione alla  rappresentanza  delle  posizioni  minoritarie,  si
atterra' al criterio percentuale  minimo  prestabilito  di  cui  agli
articoli 2.2, lettera b) e 8.5 che precedono. 
    Il congresso: 
    elegge il 70% dei componenti dell'assemblea nazionale; 
    elegge il collegio  nazionale  dei  probiviri,  composto  da  tre
componenti effettivi e due supplenti; 
    approva e modifica le norme dello statuto, salvo quanto  previsto
alla lettera k) del successivo art. 16.1. 
    15.2. Il quorum minimo per la validita' delle sedute deliberative
del congresso e' della meta' piu' uno dei  componenti  del  congresso
stesso; le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei  voti
validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie  per  tutte
le associazioni territoriali aderenti e per tutti gli organi  di  SC.
Nelle deliberazioni del congresso da adottare a scrutinio segreto non
e' ammessa la partecipazione per delega. 
    15.3. I delegati decaduti, incompatibili o  dimissionari  saranno
sostituiti dai primi  dei  non  eletti,  nell'ordine,  dai  congressi
provinciali. 
    15.4. Le modalita' di convocazione del congresso, di verifica dei
poteri dei delegati, di elezione del  presidente  e  dell'ufficio  di
presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del
voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno  contenute
in  apposito  regolamento  del  congresso,  approvato  dall'assemblea
nazionale. Le disposizioni contenute nel regolamento del congresso si
applicano  espressamente  alle  Strutture   territoriali   di   base,
provinciali e regionali.