Art. 16. Assemblea nazionale 16.1. L'assemblea nazionale e' composta dai seguenti soggetti, purche' associati a Scelta Civica, con diritto di voto: dagli eletti, nella misura del 70%, dal congresso nazionale, che restano in carica per tre anni dall'elezione; la quota del 70% e' calcolata con riferimento alla data dell'elezione e indipendentemente dagli eventuali cambiamenti successivi nel numero degli altri componenti di cui ai punti successivi; dai segretari regionali in carica e per la durata della carica; dai parlamentari nazionali ed europei in carica e per la durata della carica; dai Ministri, Viceministri e Sottosegretari in carica e per la durata della carica; dai presidenti di regioni in carica e per la durata della carica. L'assemblea nazionale indirizza l'attivita' di SC nell'ambito delle scelte programmatiche decise dal congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti. L'assemblea nazionale: a) elegge il presidente; b) elegge il segretario politico; c) elegge la direzione nazionale; d) e' convocata dal presidente almeno tre volte l'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto; e) elegge, su proposta del presidente, uno o piu' vicepresidenti, indicando il vicario e, su proposta congiunta del presidente e del segretario politico, il comitato di presidenza; f) nomina il responsabile finanziario; g) nomina il collegio dei revisori dei conti; h) approva entro il mese di aprile di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale e ne assume la responsabilita' anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello preventivo; i) puo' istituire eventuali forum tematici; j) convoca il congresso nazionale e approva i relativi regolamenti; k) approva le modifiche allo statuto esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali previo parere favorevole del collegio nazionale dei probiviri; l) conferisce l'incarico alla societa' di revisione; m) su proposta del presidente e del segretario politico, ha facolta' di revocare e/o sostituire i membri del comitato di presidenza e i vicepresidenti; n) delibera, su proposta della direzione nazionale, la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti; o) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dallo statuto. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto. 16.2. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione puo' essere ridotto fino a otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o e-mail. A tal fine ciascun componente, e' tenuto a rilasciare il proprio recapito al fine di consentire la regolare convocazione. In caso di modifica dei suddetti recapiti spetta al singolo componente l'obbligo di curare la comunicazione alla segreteria operativa di SC. Tuttavia sono riconosciute valide le adunanze dell'assemblea e le sue deliberazioni anche in mancanza di convocazione formale quando vi intervengano tutti i componenti. 16.3. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto non richieda un diverso quorum costitutivo. La delega non e' ammessa quando il voto avviene a scrutinio segreto. 16.4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto non richieda una diversa maggioranza. Ciascun associato ha diritto ad un voto e puo' ricevere una sola delega di voto da altro associato. Non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche. L'esercizio del voto avviene: per alzata di mano, in via ordinaria; per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei componenti; a scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto. 16.5. L'assemblea e' presieduta dal presidente di SC o in mancanza dal vice presidente vicario e in mancanza di questo dal piu' anziano tra i vice presidenti. Il presidente di SC puo' proporre all'assemblea la nomina di un presidente della seduta assembleare secondo quanto stabilito all'articolo precedente e con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarita' di convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni occorre la sottoscrizione di almeno 15 componenti dell'assemblea nazionale. 16.6. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al comitato di presidenza, motivandone le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'assemblea.