Art. 16. 
                         Assemblea nazionale 
 
    16.1. L'assemblea nazionale e' composta  dai  seguenti  soggetti,
purche' associati a Scelta Civica, con diritto di voto: 
    dagli eletti, nella misura del 70%, dal congresso nazionale,  che
restano in carica per tre anni dall'elezione; la  quota  del  70%  e'
calcolata con riferimento alla data dell'elezione e indipendentemente
dagli  eventuali  cambiamenti  successivi  nel  numero  degli   altri
componenti di cui ai punti successivi; 
    dai segretari regionali in carica e per la durata della carica; 
    dai parlamentari nazionali ed europei in carica e per  la  durata
della carica; 
    dai Ministri, Viceministri e Sottosegretari in carica  e  per  la
durata della carica; 
    dai presidenti di regioni in carica e per la durata della carica. 
    L'assemblea nazionale indirizza  l'attivita'  di  SC  nell'ambito
delle  scelte  programmatiche   decise   dal   congresso   nazionale,
determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti. 
    L'assemblea nazionale: 
    a) elegge il presidente; 
    b) elegge il segretario politico; 
    c) elegge la direzione nazionale; 
    d) e' convocata dal presidente almeno tre volte l'anno ed, in via
straordinaria, su richiesta di almeno 1/3  dei  suoi  componenti  con
diritto di voto; 
    e) elegge, su proposta del presidente, uno o piu' vicepresidenti,
indicando il vicario e, su proposta congiunta del  presidente  e  del
segretario politico, il comitato di presidenza; 
    f) nomina il responsabile finanziario; 
    g) nomina il collegio dei revisori dei conti; 
    h) approva entro il mese di aprile di ogni anno, il rendiconto di
esercizio e stato patrimoniale e ne assume la  responsabilita'  anche
ai fini dell'art. 5,  legge  n.  96/2012  ed  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente quello preventivo; 
    i) puo' istituire eventuali forum tematici; 
    j)  convoca  il  congresso  nazionale  e   approva   i   relativi
regolamenti; 
    k) approva le modifiche allo statuto esclusivamente per adeguarlo
alle eventuali  prescrizioni  di  legge  e/o  fiscali  previo  parere
favorevole del collegio nazionale dei probiviri; 
    l) conferisce l'incarico alla societa' di revisione; 
    m) su proposta del  presidente  e  del  segretario  politico,  ha
facolta'  di  revocare  e/o  sostituire  i  membri  del  comitato  di
presidenza e i vicepresidenti; 
    n) delibera, su proposta della direzione nazionale,  la  modifica
integrale,  l'abbandono  o  il  cambiamento  del  simbolo  e/o  della
denominazione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in
seconda convocazione, anche per delega scritta, di  almeno  la  meta'
piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la  maggioranza
assoluta dei voti; 
    o) svolge  ogni  altro  compito  previsto  dalla  legge  e  dallo
statuto. 
    Le deliberazioni  aventi  ad  oggetto  l'elezione  a  cariche  di
partito sono adottate a scrutinio segreto. 
    16.2.  La  convocazione  dell'assemblea  deve  essere  effettuata
almeno quindici giorni prima del termine fissato per  l'adunanza.  In
caso di urgenza il termine di convocazione puo' essere ridotto fino a
otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea viene convocata a  mezzo
raccomandata, anche a mano, telegramma, fax  o  e-mail.  A  tal  fine
ciascun componente, e' tenuto a rilasciare  il  proprio  recapito  al
fine di consentire la regolare convocazione. In caso di modifica  dei
suddetti recapiti spetta al singolo componente l'obbligo di curare la
comunicazione  alla  segreteria  operativa  di  SC.   Tuttavia   sono
riconosciute valide le adunanze dell'assemblea e le sue deliberazioni
anche in mancanza di  convocazione  formale  quando  vi  intervengano
tutti i componenti. 
    16.3.   L'assemblea   e'   regolarmente   costituita   in   prima
convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno  la
meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto  e  in  seconda
convocazione con la presenza, anche per delega, di  almeno  un  terzo
degli associati aventi  diritto  al  voto,  ad  eccezione  di  quelle
deliberazioni per le  quali  il  presente  statuto  non  richieda  un
diverso quorum costitutivo. La delega non e' ammessa quando  il  voto
avviene a scrutinio segreto. 
    16.4. L'assemblea delibera a  maggioranza  dei  voti  presenti  o
rappresentati per delega, ad eccezione di quelle deliberazioni per le
quali il presente  statuto  non  richieda  una  diversa  maggioranza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto  e  puo'  ricevere  una  sola
delega di voto da altro associato. Non si tiene conto degli  astenuti
e delle schede bianche. 
    L'esercizio del voto avviene: 
    per alzata di mano, in via ordinaria; 
    per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il  30%  dei
componenti; 
    a scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti. 
    Le deliberazioni  aventi  ad  oggetto  l'elezione  a  cariche  di
partito sono adottate a scrutinio segreto. 
    16.5. L'assemblea  e'  presieduta  dal  presidente  di  SC  o  in
mancanza dal vice presidente vicario e in mancanza di questo dal piu'
anziano tra i vice presidenti. Il  presidente  di  SC  puo'  proporre
all'assemblea la nomina di un  presidente  della  seduta  assembleare
secondo quanto stabilito all'articolo  precedente  e  con  la  stessa
maggioranza  l'assemblea  nomina  pure  un  segretario,   anche   non
associato, e  sceglie  tra  i  suoi  componenti,  se  necessari,  due
scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale  e  della
regolarita' di convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente
il quale dichiara  la  riunione  validamente  costituita  ed  atta  a
deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono  ammessi
alla trattazione ordini  del  giorno  che  risultino  modificati  e/o
integrati nella loro formulazione  rispetto  a  quelli  inseriti  nel
testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la  presenza  di
tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la
presentazione  di  ordini  del  giorno  e  di  mozioni   occorre   la
sottoscrizione di almeno 15 componenti dell'assemblea nazionale. 
    16.6. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono
comunicarlo in forma scritta al comitato di  presidenza,  motivandone
le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della  prima
riunione utile dell'assemblea.