Art. 17. 
                         Direzione nazionale 
 
    17.1.  La  direzione  nazionale  e'  composta  da   30   (trenta)
componenti eletti dall'assemblea nazionale, aventi diritto  di  voto,
di cui almeno cinque segretari regionali,  nonche'  dal  comitato  di
presidenza,  che  restano  in  carica  per  tre  anni  dall'elezione.
Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei  presenti,  con
la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in
caso di parita' di voto prevale quello  espresso  dal  presidente.  I
componenti decaduti anche  per  il  venir  meno  della  loro  carica,
incompatibili  o  dimissionari  saranno  sostituiti:   se   segretari
regionali,  dal   segretario   regionale   subentrante;   se   eletti
dall'assemblea nazionale, dai primi dei non eletti, nell'ordine.  Nel
caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati  potranno  essere
cooptati, con  votazione  segreta,  dai  rimanenti  componenti  della
direzione nazionale. La nomina deve essere in  ogni  caso  ratificata
entro sessanta giorni dall'assemblea nazionale. 
    17.2. La direzione nazionale ha il  compito  di  dare  esecuzione
alla scelte programmatiche decise  dal  congresso  nazionale  e  alle
linee di attuazione deliberate dall'assemblea nazionale. 
    La direzione nazionale: 
    a) e' convocata dal presidente almeno ogni due  mesi  e,  in  via
straordinaria, su richiesta di almeno 1/3  dei  suoi  componenti  con
diritto di voto; 
    b) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; 
    c)  su  proposta  del  responsabile  finanziario  stabilisce  sia
l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati  che
il contributo dovuto dagli eletti nelle assemblee  rappresentative  e
dagli incaricati di funzioni di governo; 
    d) approva i regolamenti di attuazione o  di  integrazione  dello
statuto e tutti gli  altri  regolamenti  la  cui  competenza  non  e'
specificatamente assegnata all'assemblea; 
    e)  puo'  incaricare,  su  proposta  del   segretario   politico,
responsabili di progetti ed esperti di settore che,  se  non  eletti,
partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva; 
    f) puo' nominare commissione di lavoro; 
    g) stabilisce le procedure per le eventuali elezioni primarie per
la selezione dei candidati; 
    h)  approva  la  costituzione  e   l'adesione   delle   strutture
provinciali e regionali a SC; nei casi previsti dall'art. 24 delibera
lo scioglimento delle strutture territoriali e nomina contestualmente
un commissario; 
    i) autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta
al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di
aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa  e
non, a cui partecipi anche SC o da questa promossi; 
    j)  propone  all'assemblea  nazionale  la   modifica   integrale,
l'abbandono o il cambiamento  del  simbolo  e/o  della  denominazione
dell'associazione; 
    k) delibera le sanzioni disciplinari secondo le procedure di  cui
al successivo art. 29.