Art. 17. Direzione nazionale 17.1. La direzione nazionale e' composta da 30 (trenta) componenti eletti dall'assemblea nazionale, aventi diritto di voto, di cui almeno cinque segretari regionali, nonche' dal comitato di presidenza, che restano in carica per tre anni dall'elezione. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal presidente. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: se segretari regionali, dal segretario regionale subentrante; se eletti dall'assemblea nazionale, dai primi dei non eletti, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti della direzione nazionale. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro sessanta giorni dall'assemblea nazionale. 17.2. La direzione nazionale ha il compito di dare esecuzione alla scelte programmatiche decise dal congresso nazionale e alle linee di attuazione deliberate dall'assemblea nazionale. La direzione nazionale: a) e' convocata dal presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto; b) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; c) su proposta del responsabile finanziario stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli eletti nelle assemblee rappresentative e dagli incaricati di funzioni di governo; d) approva i regolamenti di attuazione o di integrazione dello statuto e tutti gli altri regolamenti la cui competenza non e' specificatamente assegnata all'assemblea; e) puo' incaricare, su proposta del segretario politico, responsabili di progetti ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva; f) puo' nominare commissione di lavoro; g) stabilisce le procedure per le eventuali elezioni primarie per la selezione dei candidati; h) approva la costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali a SC; nei casi previsti dall'art. 24 delibera lo scioglimento delle strutture territoriali e nomina contestualmente un commissario; i) autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche SC o da questa promossi; j) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione; k) delibera le sanzioni disciplinari secondo le procedure di cui al successivo art. 29.