Art. 18. 
                       Comitato di presidenza 
 
    18.1. Il comitato di presidenza e' l'organo esecutivo di  SC.  E'
composto  dal  presidente,  dal  segretario  politico,  dal/dai  vice
presidente/i, dai capigruppo parlamentari  e  dai  componenti  eletti
dall'assemblea nazionale, in un numero da un minimo di quattro ad  un
massimo di dieci, tutti aventi diritto di voto. Resta in  carica  per
un triennio. Al comitato di presidenza hanno diritto  di  partecipare
senza diritto di voto i rappresentanti di SC al Governo. 
    18.2. I componenti decaduti anche per il venir  meno  della  loro
carica,  incompatibili  o  dimissionari   saranno   sostituiti:   dal
subentrante nella carica e, per  gli  elettivi,  dai  primi  dei  non
eletti dall'assemblea nazionale, nell'ordine. Nel caso di mancanza di
sostituti,  i  componenti  cessati  potranno  essere  cooptati,   con
votazione  segreta,  dai  rimanenti  componenti   del   comitato   di
presidenza. La nomina deve  essere  in  ogni  caso  ratificata  entro
sessanta giorni dall'assemblea nazionale. 
    18.3. Tra i sopra elencati membri  del  comitato  di  presidenza,
devono essere distribuite  e  conferite  le  deleghe  e  le  relative
responsabilita' in merito ai seguenti  profili:  portavoce  politico,
organizzazione, enti locali, programma  e  formazione.  Partecipa  al
comitato di presidenza, senza diritto di voto, anche il  responsabile
finanziario.  Il  comitato  di  presidenza  delibera  con   il   voto
favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di  almeno
la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso  di  parita'  di
voto, prevale quello espresso dal presidente. 
    18.4. Il comitato  di  presidenza  e'  l'organo  esecutivo  della
associazione nazionale:  attua  le  linee  politiche  deliberate  dal
congresso, dall'assemblea e dalla direzione nazionale; dirige  SC  in
materia organizzativa ed  amministrativa,  secondo  gli  orientamenti
espressi dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale,  e  ne
e' responsabile. 
    18.5. Il comitato di presidenza: 
    a) e' convocato dal presidente; 
    b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle  linee
strategiche  di  SC,  nell'ambito   delle   linee   guida   stabilite
dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale; 
    c)  delibera,  su  proposta  del  responsabile  finanziario,   le
direttive concernenti l'attivita' economica di SC; 
    d) regolamenta e autorizza l'utilizzo del simbolo di SC; 
    e)  delibera  sui  documenti  e  sulle  proposte  da   sottoporre
all'assemblea nazionale e alla direzione nazionale; 
    f) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle  materie  di
competenza della direzione nazionale,  a  condizione  che  le  stesse
vengano  sottoposte  a  ratifica  nella  prima  seduta  utile   della
direzione nazionale; 
    g) nei casi di necessita' ed urgenza,  delibera  lo  scioglimento
degli organi  collegiali  provinciali/regionali  ed  i  provvedimenti
temporanei di commissariamento delle strutture territoriali ai  sensi
del successivo art. 24.