Art. 18. Comitato di presidenza 18.1. Il comitato di presidenza e' l'organo esecutivo di SC. E' composto dal presidente, dal segretario politico, dal/dai vice presidente/i, dai capigruppo parlamentari e dai componenti eletti dall'assemblea nazionale, in un numero da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, tutti aventi diritto di voto. Resta in carica per un triennio. Al comitato di presidenza hanno diritto di partecipare senza diritto di voto i rappresentanti di SC al Governo. 18.2. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: dal subentrante nella carica e, per gli elettivi, dai primi dei non eletti dall'assemblea nazionale, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti del comitato di presidenza. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro sessanta giorni dall'assemblea nazionale. 18.3. Tra i sopra elencati membri del comitato di presidenza, devono essere distribuite e conferite le deleghe e le relative responsabilita' in merito ai seguenti profili: portavoce politico, organizzazione, enti locali, programma e formazione. Partecipa al comitato di presidenza, senza diritto di voto, anche il responsabile finanziario. Il comitato di presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal presidente. 18.4. Il comitato di presidenza e' l'organo esecutivo della associazione nazionale: attua le linee politiche deliberate dal congresso, dall'assemblea e dalla direzione nazionale; dirige SC in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale, e ne e' responsabile. 18.5. Il comitato di presidenza: a) e' convocato dal presidente; b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche di SC, nell'ambito delle linee guida stabilite dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale; c) delibera, su proposta del responsabile finanziario, le direttive concernenti l'attivita' economica di SC; d) regolamenta e autorizza l'utilizzo del simbolo di SC; e) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea nazionale e alla direzione nazionale; f) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della direzione nazionale; g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera lo scioglimento degli organi collegiali provinciali/regionali ed i provvedimenti temporanei di commissariamento delle strutture territoriali ai sensi del successivo art. 24.