Art. 19. 
                             Presidente 
 
    19.1. Il presidente e' il garante  dell'unita  di  SC,  resta  in
carica per un periodo pari a tre anni e puo' essere rieletto per  non
piu'  di  due  volte  complessivamente.  E'   eletto   dall'assemblea
nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso  in
cui  non  si  raggiunga  tale  maggioranza   in   due   deliberazioni
consecutive dell'assemblea nazionale e'  sufficiente  la  maggioranza
assoluta dei presenti. 
    19.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea nazionale,  la
direzione nazionale e il comitato di presidenza. In caso di  urgenza,
di impedimento, o di cessazione  della  carica,  subentra  nelle  sue
funzioni il vicepresidente vicario.