Art. 19. Presidente 19.1. Il presidente e' il garante dell'unita di SC, resta in carica per un periodo pari a tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. E' eletto dall'assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza in due deliberazioni consecutive dell'assemblea nazionale e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. 19.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea nazionale, la direzione nazionale e il comitato di presidenza. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente vicario.