Art. 20. 
                         Segretario politico 
 
    20.1. Il segretario politico: 
    a) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di SC secondo le
indicazioni deliberate  dal  congresso,  dall'assemblea  nazionale  e
dalla direzione nazionale; 
    b) coordina, d'intesa con il responsabile all'organizzazione,  le
articolazioni territoriali  di  SC,  le  politiche  di  sviluppo  del
tesseramento, l'organizzazione e l'attivita'  di  SC  sia  a  livello
nazionale che locale; 
    c) svolge, d'intesa con il responsabile enti locali, funzioni  di
raccordo dei gruppi parlamentari, degli eletti a livello locale e dei
rappresentanti delle articolazioni territoriali; 
    d) coordina, d'intesa con il portavoce politico, le iniziative  e
i mezzi necessari per la comunicazione di SC; 
    e) coordina, d'intesa con il responsabile del programma, il piano
programmatico di SC deliberato dall'assemblea nazionale; 
    f) coordina, ove esistenti, le commissioni di lavoro. 
    20.2. Il segretario politico e' eletto dall'assemblea  nazionale,
resta in carica tre anni e puo' essere rieletto per non piu'  di  due
volte complessivamente. In  caso  di  impedimento,  dimissioni  o  di
cessazione della carica, subentra nelle sue  funzioni  il  presidente
fino alla nomina del nuovo segretario politico.