Art. 20. Segretario politico 20.1. Il segretario politico: a) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di SC secondo le indicazioni deliberate dal congresso, dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale; b) coordina, d'intesa con il responsabile all'organizzazione, le articolazioni territoriali di SC, le politiche di sviluppo del tesseramento, l'organizzazione e l'attivita' di SC sia a livello nazionale che locale; c) svolge, d'intesa con il responsabile enti locali, funzioni di raccordo dei gruppi parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni territoriali; d) coordina, d'intesa con il portavoce politico, le iniziative e i mezzi necessari per la comunicazione di SC; e) coordina, d'intesa con il responsabile del programma, il piano programmatico di SC deliberato dall'assemblea nazionale; f) coordina, ove esistenti, le commissioni di lavoro. 20.2. Il segretario politico e' eletto dall'assemblea nazionale, resta in carica tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il presidente fino alla nomina del nuovo segretario politico.