Art. 23. Candidature 23.1. Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono approvate dalla direzione nazionale su proposta del comitato di presidenza. 23.2. Le candidature alle elezioni regionali e provinciali sono deliberate, rispettivamente, dalla segreteria della struttura regionale e dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, e sono soggette all'approvazione del comitato di presidenza. 23.3. Le candidature alle elezioni dei comuni sono deliberate dalla segreteria della relativa struttura territoriale di base (comunale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al comitato di presidenza. Per le candidature ai comuni capoluogo di provincia e' necessaria l'approvazione del comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio comunale di riferimento alcuna struttura territoriale (comunale) di base, dette candidature sono approvate dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, sempre con l'approvazione del comitato di presidenza. 23.5. Le candidature alle elezioni circoscrizionali sono deliberate dalla segreteria della relativa struttura territoriale di base (circoscrizionale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio della circoscrizione di riferimento alcuna struttura territoriale (circoscrizionale) di base, dette candidature sono approvate dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, sempre d'intesa con il comitato di presidenza, previa istruttoria a cura del responsabile enti locali. 23.6. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri stabiliti dal presente statuto. 23.7. In particolare, fatta salva la possibilita' di selezione tramite primarie, se stabilita dalla direzione nazionale (art. 17.2, lettera g), dovranno essere tutelati i principi: della parita' di genere, prevedendo la formazione di liste nelle quali ci sia un'alternanza uomo/donna o comunque una percentuale di genere non inferiore al 30%; della tutela delle posizioni minoritarie, garantendo una quota di candidature alla eventuale minoranza interna non inferiore al 20%; dell'assenza di pendenze giurisdizionali o disciplinari che possano pregiudicare l'immagine di SC. 23.8. In occasione di ogni competizione elettorale, la direzione nazionale approvera' un'apposita disciplina delle candidature, in relazione al tipo di competizione elettorale, in ossequio ai criteri sopra descritti.