Art. 23. 
                             Candidature 
 
    23.1. Le candidature alle  elezioni  nazionali  ed  europee  sono
approvate dalla direzione  nazionale  su  proposta  del  comitato  di
presidenza. 
    23.2. Le candidature alle elezioni regionali e  provinciali  sono
deliberate,  rispettivamente,  dalla   segreteria   della   struttura
regionale  e  dalla  segreteria  della   struttura   provinciale   di
riferimento,  e  sono  soggette  all'approvazione  del  comitato   di
presidenza. 
    23.3. Le candidature alle elezioni  dei  comuni  sono  deliberate
dalla  segreteria  della  relativa  struttura  territoriale  di  base
(comunale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di
livello superiore e comunicate al  comitato  di  presidenza.  Per  le
candidature  ai  comuni  capoluogo   di   provincia   e'   necessaria
l'approvazione del comitato di presidenza. Qualora non sia costituita
nel territorio comunale di riferimento alcuna struttura  territoriale
(comunale) di base, dette candidature sono approvate dalla segreteria
della struttura provinciale di riferimento, sempre con l'approvazione
del comitato di presidenza. 
    23.5.  Le  candidature  alle   elezioni   circoscrizionali   sono
deliberate dalla segreteria della relativa struttura territoriale  di
base (circoscrizionale), e sono soggette all'approvazione dell'organo
direttivo  di  livello  superiore  e  comunicate   al   comitato   di
presidenza.  Qualora  non  sia  costituita   nel   territorio   della
circoscrizione   di   riferimento   alcuna   struttura   territoriale
(circoscrizionale) di base, dette candidature  sono  approvate  dalla
segreteria  della  struttura  provinciale  di   riferimento,   sempre
d'intesa con il comitato di presidenza, previa istruttoria a cura del
responsabile enti locali. 
    23.6. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri
stabiliti dal presente statuto. 
    23.7. In particolare, fatta salva la  possibilita'  di  selezione
tramite primarie, se stabilita dalla direzione nazionale (art.  17.2,
lettera g), dovranno essere tutelati i principi: 
    della parita' di genere, prevedendo la formazione di liste  nelle
quali ci sia un'alternanza uomo/donna o comunque una  percentuale  di
genere non inferiore al 30%; 
    della tutela delle posizioni minoritarie, garantendo una quota di
candidature alla eventuale minoranza interna non inferiore al 20%; 
    dell'assenza  di  pendenze  giurisdizionali  o  disciplinari  che
possano pregiudicare l'immagine di SC. 
    23.8. In occasione di ogni competizione elettorale, la  direzione
nazionale approvera' un'apposita  disciplina  delle  candidature,  in
relazione al tipo di competizione elettorale, in ossequio ai  criteri
sopra descritti.