Art. 24. 
           Scioglimenti e commissariamenti delle strutture 
                  e organi territoriali - Procedure 
 
    24.1.  La  direzione  nazionale,  con  deliberazione  adottata  a
maggioranza assoluta, puo' revocare i segretari regionali/provinciali
e/o sciogliere per gravi motivi la direzione provinciale/regionale  e
la segreteria provinciale/regionale  e  nominare  contestualmente  un
commissario provinciale/regionale. Lo  scioglimento  della  direzione
provinciale/regionale  determina  la   decadenza   della   segreteria
provinciale/regionale e del segretario provinciale/regionale. 
    24.2.  Sono  da  considerare   gravi   motivi   ai   fini   dello
scioglimento: 
    a) mancata nomina degli organi statutari nei  modi  e  nei  tempi
previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali; 
    b) mancata indizione del  congresso,  del  comitato  nei  termini
previsti dai relativi statuti e dai regolamenti, ove esistenti; 
    c) mancata approvazione da parte della  struttura  provinciale  o
regionale, del proprio rendiconto di esercizio  e  mancato  invio  di
copia dello stesso alla direzione nazionale; 
    d) reiterati comportamenti del comitato, del segretario  o  delle
segreterie di SC, provinciale o regionale e/o dei suoi dirigenti  che
siano in contrasto con la linea politica di SC o che comunque rechino
palese nocumento all'immagine ed alla  denominazione  SC,  oppure  al
perseguimento degli scopi dell'associazione; 
    e) inosservanza delle disposizioni del responsabile finanziario; 
    f) in generale, quando il comitato, la segreteria o il segretario
provinciale o regionale venga  meno  alle  sue  funzioni  o  esplichi
attivita' contraria agli indirizzi di SC. 
    24.3.  La  direzione  nazionale  puo'  altresi'   deliberare,   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il  commissariamento  degli
organi  regionali/provinciali.  Il  provvedimento  e'  immediatamente
esecutivo e dispone la sospensione degli organi  commissariati  e  la
nomina di un commissario. 
    24.4. Le  disposizioni  di  cui  sopra  si  applicano  anche  nei
confronti delle strutture territoriali  (circoscrizionali,  comunali,
zonali, tematiche).  L'organo  competente  ad  adottare  le  relative
delibere nei confronti delle strutture territoriali e' la  segreteria
provinciale. 
    24.5. In casi di necessita' ed urgenza il comitato di  presidenza
puo' adottare in via temporanea i provvedimenti di cui agli  articoli
24.1, 24.3 e 24.4. I provvedimenti cosi' adottati devono, a  pena  di
nullita', essere convalidati dalla  direzione  nazionale  alla  prima
riunione utile e comunque entro sessanta giorni. 
    24.6. In casi di particolare gravita', il comitato di  presidenza
puo' deliberare la sospensione di un iscritto dall'attivita'  di  SC.
In tale ipotesi e' avviato il procedimento disciplinare nei confronti
dell'interessato  dinanzi  al  competente  collegio   nazionale   dei
probiviri. 
    24.7. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno efficacia
dal momento della comunicazione all'organo o alla persona interessata
mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata r.r., o
via pec o telefax o ogni altro mezzo che permetta di  avere  certezza
della ricezione. 
    24.8. Avverso il provvedimento di cui al presente  articolo  puo'
essere proposto ricorso, da chi  vi  abbia  interesse,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio nazionale dei
probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento
fino alla decisione del collegio.