Art. 24. Scioglimenti e commissariamenti delle strutture e organi territoriali - Procedure 24.1. La direzione nazionale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, puo' revocare i segretari regionali/provinciali e/o sciogliere per gravi motivi la direzione provinciale/regionale e la segreteria provinciale/regionale e nominare contestualmente un commissario provinciale/regionale. Lo scioglimento della direzione provinciale/regionale determina la decadenza della segreteria provinciale/regionale e del segretario provinciale/regionale. 24.2. Sono da considerare gravi motivi ai fini dello scioglimento: a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali; b) mancata indizione del congresso, del comitato nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti, ove esistenti; c) mancata approvazione da parte della struttura provinciale o regionale, del proprio rendiconto di esercizio e mancato invio di copia dello stesso alla direzione nazionale; d) reiterati comportamenti del comitato, del segretario o delle segreterie di SC, provinciale o regionale e/o dei suoi dirigenti che siano in contrasto con la linea politica di SC o che comunque rechino palese nocumento all'immagine ed alla denominazione SC, oppure al perseguimento degli scopi dell'associazione; e) inosservanza delle disposizioni del responsabile finanziario; f) in generale, quando il comitato, la segreteria o il segretario provinciale o regionale venga meno alle sue funzioni o esplichi attivita' contraria agli indirizzi di SC. 24.3. La direzione nazionale puo' altresi' deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il commissariamento degli organi regionali/provinciali. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e dispone la sospensione degli organi commissariati e la nomina di un commissario. 24.4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti delle strutture territoriali (circoscrizionali, comunali, zonali, tematiche). L'organo competente ad adottare le relative delibere nei confronti delle strutture territoriali e' la segreteria provinciale. 24.5. In casi di necessita' ed urgenza il comitato di presidenza puo' adottare in via temporanea i provvedimenti di cui agli articoli 24.1, 24.3 e 24.4. I provvedimenti cosi' adottati devono, a pena di nullita', essere convalidati dalla direzione nazionale alla prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni. 24.6. In casi di particolare gravita', il comitato di presidenza puo' deliberare la sospensione di un iscritto dall'attivita' di SC. In tale ipotesi e' avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato dinanzi al competente collegio nazionale dei probiviri. 24.7. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno efficacia dal momento della comunicazione all'organo o alla persona interessata mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata r.r., o via pec o telefax o ogni altro mezzo che permetta di avere certezza della ricezione. 24.8. Avverso il provvedimento di cui al presente articolo puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio nazionale dei probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento fino alla decisione del collegio.