Art. 26. 
                     Esercizi sociali e bilanci 
 
    26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al  31  dicembre  di  ogni
anno. I rendiconti di esercizio  annuali,  devono  essere  redatti  e
sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di
aprile dell'anno che segue  la  chiusura  dell'esercizio,  unitamente
alla relazione predisposta dal collegio  dei  revisori  dei  conti  e
della societa' di revisione. 
    26.2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente  art.  1.2.
del presente statuto, l'associazione ha l'obbligo  di  impiegare  gli
eventuali utili o avanzi  di  gestione  per  la  realizzazione  delle
attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad  esse
direttamente connesse.