Art. 26. Esercizi sociali e bilanci 26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della societa' di revisione. 26.2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 1.2. del presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.