Art. 28. 
                     Scioglimento e liquidazione 
 
    28.1. Il congresso nazionale,  convocato  in  via  straordinaria,
puo' decidere lo  scioglimento  di  SC  con  il  voto  favorevole  di
tre/quarti (3/4) degli aventi diritto. 
    28.2. In caso di scioglimento, il congresso nazionale nomina  uno
o piu' liquidatori determinandone i poteri.