Art. 29. 
            Collegio nazionale dei probiviri - Procedure 
 
    29.1. Il collegio dei probiviri: 
    a) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal
congresso nazionale tra gli associati che non rivestono alcuna carica
all'interno  degli  organi  delle  strutture  territoriali  di  base,
provinciali, regionali e nazionali, e non siano incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
    b) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti. 
    29.2. Per la validita' delle decisioni e' richiesta  la  presenza
della maggioranza dei componenti il collegio ed  il  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita'  prevale  il  voto
del  presidente;  e'  ammessa  la   seduta   collegiale   anche   per
videoconferenza. 
    29.3.  Il  collegio  nazionale   dei   probiviri   decide   entro
centoottanta giorni: 
    a)  sulle  controversie  insorte  tra   strutture   territoriali,
provinciali e regionali e tra una di queste strutture  e  gli  organi
nazionali di SC; 
    b) sulle controversie disciplinari  di  cui  al  successivo  art.
29.5.; 
    c) sulle controversie sui provvedimenti  di  commissariamento  di
cui all'art. 24 del presente statuto. 
    29.4. Il collegio nazionale dei probiviri ha inoltre  il  compito
di: 
    a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto
e dei regolamenti di applicazione; 
    b)  verificare  la  rispondenza  delle  candidature  ai   criteri
stabiliti dal presente statuto; 
    c) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti. 
    29.5.  L'azione  disciplinare,  anche  collettiva,  puo'   essere
promossa presso il collegio nazionale dei probiviri in  unico  grado,
nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa  di  uno  o  piu'
associati e quando vengono denunciati violazioni dello  statuto,  dei
regolamenti  e/o  comportamenti  lesivi  degli  interessi   o   della
reputazione di SC. 
    29.6. Il collegio nazionale dei probiviri,  pervenuto  l'atto  di
deferimento deve, entro  dieci  giorni  feriali,  trasmetterne  copia
all'interessato, mediante raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
assegnando un termine di almeno trenta giorni per  la  produzione  di
scritti difensivi  e  dei  mezzi  di  prova  reputati  necessari.  Il
collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio,  nominare
periti e consulenti, ascoltare  testi,  dettare,  in  relazione  agli
specifici casi, le regole  e  i  termini  delle  ulteriori  fasi  del
procedimento, garantendo comunque il contraddittorio  fra  le  parti,
anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia,
anche su istanza  del  presidente  o  dell'interessato,  il  collegio
nazionale dei probiviri puo' disporre provvedimenti cautelari  ovvero
revocare quelli gia' adottati. 
    29.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro
novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le
risultanze istruttorie alla direzione  nazionale,  che,  fatta  salva
l'archiviazione, in caso  di  accertata  fondatezza  degli  addebiti,
delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza. 
    29.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono: 
    a) il richiamo scritto; 
    b) la deplorazione; 
    c) la sospensione da un mese a due anni, che,  per  i  componenti
gli  organi,  comporta  la  decadenza  dalla  carica;  tuttavia,   la
sostituzione del componente  cosi'  decaduto  e'  sospesa  fino  alla
deliberazione definitiva; 
    d) l'espulsione. 
    Contro la decisione  dell'espulsione  e/o  della  sospensione  e'
ammesso appello [all'assemblea nazionale]. 
    29.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o
per  indegnita'  possono  essere  riammessi  solo  con  giudizio  del
collegio dei probiviri.