Art. 29. Collegio nazionale dei probiviri - Procedure 29.1. Il collegio dei probiviri: a) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso nazionale tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli organi delle strutture territoriali di base, provinciali, regionali e nazionali, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; b) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti. 29.2. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per videoconferenza. 29.3. Il collegio nazionale dei probiviri decide entro centoottanta giorni: a) sulle controversie insorte tra strutture territoriali, provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli organi nazionali di SC; b) sulle controversie disciplinari di cui al successivo art. 29.5.; c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 24 del presente statuto. 29.4. Il collegio nazionale dei probiviri ha inoltre il compito di: a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di applicazione; b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto; c) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti. 29.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa presso il collegio nazionale dei probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di SC. 29.6. Il collegio nazionale dei probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio nazionale dei probiviri puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati. 29.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla direzione nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza. 29.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione; c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla deliberazione definitiva; d) l'espulsione. Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso appello [all'assemblea nazionale]. 29.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o per indegnita' possono essere riammessi solo con giudizio del collegio dei probiviri.