Art. 33. Rinvio alle disposizioni di legge 33.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, ivi compresi i procedimenti disciplinari, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali sugli enti di tipo associativo. Disposizioni Transitorie I Sino alla celebrazione del I congresso nazionale, in deroga all'art. 16 del presente statuto, le funzioni dell'assemblea nazionale sono esercitate dall'assemblea degli associati composta dai soci fondatori, dai parlamentari e dagli incaricati regionali che hanno aderito a Scelta Civica. II Fino al primo congresso di Scelta Civica, la gestione politica sara' affidata a un comitato composto da (1) i capigruppo alla Camera e al Senato, (2) i tre incaricati regionali gia' affiancati al presidente vicario ai sensi della deliberazione adottata in data 18 giugno 2014, (3) i rappresentanti di Scelta Civica al Governo e nei vertici istituzionali, (4) il tesoriere, (5) due deputati scelti dall'assemblea di Scelta Civica. Il comitato e' delegato ad adottare un dettagliato regolamento del primo congresso di Scelta Civica anche in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 16 dello statuto di Scelta Civica, sulla base di criteri e principi deliberati dall'assemblea di Scelta Civica. III Membri elettivi dell'assemblea nazionale In occasione del I° congresso, i membri elettivi dell'assemblea nazionale da eleggere ai sensi dell'art. 16.1 sono 116. I membri sono attribuiti alle regioni in proporzione al numero di delegati provinciali attribuito a ciascuna regione. L'elezione dei membri dell'assemblea nazionale e' effettuata su base regionale. I delegati provinciali di ciascuna regione eleggono i membri dell'assemblea nazionale sulla base di liste presentate da almeno 2 aventi diritto alla partecipazione al congresso in tale regione, contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri elettivi attribuiti alla regione. L'elezione avviene a scrutinio segreto e la ripartizione degli eletti tra le liste avviene con metodo proporzionale al numero dei voti ricevuti dalla lista sul totale dei voti validamente esercitati applicando il seguente metodo: si calcola la cifra elettorale di lista, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista; si calcola il quoziente elettorale provinciale, dato dalla divisione tra la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste e il numero di delegati provinciali da eleggere; si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente; si attribuisce quindi ad ogni lista tanti delegati quante volte il quoziente elettorale provinciale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste con i maggiori resti. Esempio: nella circoscrizione X che elegge 5 delegati si presentano due liste, A e B; le cifre elettorali sono 70 voti per A e 120 voti per B; il quoziente provinciale e' dato da questa divisione: (70+120)/5 = 38; il quoziente della lista A e' 70/38 = 1,84. Il quoziente della lista B e' 120/38 = 3,15; i seggi pieni sono 1 per la lista A e 3 per la lista B. Il seggio assegnato coi resti va alla lista A, che ha un resto maggiore (0,84 contro 0,15). I seggi complessivamente assegnati sono quindi 2 alla lista A e 3 alla lista B.