Art. 6. Perdita della qualifica di associato 6.1. La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per provvedimento disciplinare di espulsione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonche' per causa di morte. 6.2. La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione. 6.3. Ferme restando le previsioni dello statuto di SC, la misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un associato viene deliberata dalla direzione nazionale, secondo le procedure di cui al successivo art. 29, nei confronti dell'associato che: 8.1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'associazione; 8.2. svolga attivita' contrarie agli interessi dell'associazione; 8.3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'associazione. 6.4. L'associato puo' recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla struttura dove e' iscritto. 6.5. In caso di recesso o di provvedimento disciplinare di espulsione l'associato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o dell'espulsione, nonche' definire nei confronti dell'associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualita' di associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso. 6.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi ed aventi causa non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.