Art. 6. 
                Perdita della qualifica di associato 
 
    6.1. La qualifica di associato si perde  per  mancato  versamento
della quota  o  contributo  associativo  annuale,  per  provvedimento
disciplinare   di   espulsione,   per   recesso,   per   scioglimento
dell'associazione, nonche' per causa di morte. 
    6.2.  La  perdita   della   qualifica   di   associato   comporta
l'automatica decadenza  da  qualsiasi  carica  ricoperta  all'interno
dell'associazione. 
    6.3. Ferme restando le previsioni dello statuto di SC, la  misura
disciplinare dell'espulsione nei  confronti  di  un  associato  viene
deliberata dalla direzione nazionale, secondo le procedure di cui  al
successivo art. 29, nei confronti dell'associato che: 
    8.1. non ottemperi alle disposizioni del  presente  statuto,  dei
regolamenti,  e  alle  deliberazioni  legittimamente  adottate  dagli
organi dell'associazione; 
    8.2. svolga attivita' contrarie agli interessi dell'associazione; 
    8.3.   in   qualunque   modo   arrechi   danni,   anche   morali,
all'associazione. 
    6.4.  L'associato  puo'   recedere   dall'associazione   mediante
comunicazione scritta da inviare alla struttura dove e' iscritto. 
    6.5. In caso  di  recesso  o  di  provvedimento  disciplinare  di
espulsione l'associato deve adempiere agli obblighi assunti  sino  al
momento  dell'efficacia  del  recesso  o   dell'espulsione,   nonche'
definire nei confronti dell'associazione, degli altri associati e dei
terzi, i rapporti giuridici  instaurati  in  qualita'  di  associato.
Fermi restando gli obblighi di cui  al  presente  statuto,  non  sono
previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso
di recesso. 
    6.6. In tutti i casi di  scioglimento  del  rapporto  associativo
limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi ed aventi  causa
non hanno diritto al rimborso della quota  annualmente  versata,  ne'
hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.